Cripto-Attività: adeguamento della normativa italiana
Adeguata la normativa italiana alle disposizioni europee in materia di cripto-attività e trasferimenti di fondi (DLgs 27 dicembre 2024, n. 204)
Cripto-Attività: adeguamento della normativa italiana
Adeguata la normativa italiana alle disposizioni europee in materia di cripto-attività e trasferimenti di fondi (DLgs 27 dicembre 2024, n. 204)
Questo intervento si colloca nel quadro dell’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1113 e della Direttiva (UE) 2015/849, con l’obiettivo di rafforzare le misure di trasparenza e prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. di seguito le principali novità del decreto in questione.
Inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Il decreto introduce una nuova categoria di soggetti obbligati, i prestatori di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Providers, CASP). Questi operatori, autorizzati in Italia, sono ora equiparati agli intermediari bancari e finanziari per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di comunicazione dei dati.
Aggiornamento delle definizioni normative
Sono state modificate e integrate diverse definizioni fondamentali per adeguare la normativa alle specificità delle cripto-attività:
- Cripto-attività: rappresentazione digitale di un valore o diritto trasferibile e memorizzabile elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito.
- Indirizzo auto-ospitato: un indirizzo non associato a prestatori di servizi per le cripto-attività o soggetti equivalenti.
- Operazione: estesa per includere il trasferimento o la movimentazione di cripto-attività.
Obblighi rafforzati per cripto-attività
Il decreto introduce obblighi specifici per i CASP, tra cui:
- verifica dell’identità dei soggetti coinvolti nei trasferimenti da o verso indirizzi auto-ospitati;
- monitoraggio continuo delle transazioni ad alto rischio;
- applicazione di misure rafforzate nei rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari non UE.
Sanzioni e misure amministrative
In caso di violazioni, il decreto prevede:
- sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro, in linea con il Regolamento (UE) 2023/1113;
- poteri di intervento della Banca d’Italia, che diventa l’autorita` competente per la vigilanza sui CASP.
Coordinamento con il regime fiscale
Il decreto include i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti di fondi da o verso l’estero per importi pari o superiori a 5.000 euro. Tali dati comprendono:
- informazioni identificative del cliente e del titolare effettivo;
- dettagli sull’importo e la causale delle operazioni;
- mezzi di pagamento utilizzati, inclusi quelli in cripto-attività.
Fino al 30 dicembre 2025, gli operatori già attivi e iscritti nella sezione speciale del registro OAM potranno continuare a operare secondo le regole previgenti, a condizione di presentare istanza di autorizzazione come CASP entro il 30 giugno 2025. Questo regime consente una transizione graduale verso il nuovo quadro regolatorio.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimenti
Rassegna stampa
- iQnotizie - LEGGE DI BILANCIO 2025: le novità fiscali, del 2 gennaio 2025, di Daniela Nannola, Anna Russo e Ilia Sorvillo
- iQnotizie - Governo: norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività, del 30 ottobre 2024, di Anna Russo