giovedì, 09 gennaio 2025 | 11:10

IVA per i servizi connessi alla pratica sportiva: chiarimenti e limiti applicativi

Fornite precisazioni sull’applicazione dell’esenzione IVA ai servizi connessi alla pratica sportiva (AdE - risposta 08 gennaio 2025, n. 2)

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IVA per i servizi connessi alla pratica sportiva: chiarimenti e limiti applicativi

Fornite precisazioni sull’applicazione dell’esenzione IVA ai servizi connessi alla pratica sportiva (AdE - risposta 08 gennaio 2025, n. 2)

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Il caso

Il caso trattato riguarda un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) che gestisce un Palasport comunale in virtù di un accordo stipulato con il Comune. L’istanza di interpello verteva sulla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 36-bis, DL 22 giugno 2023, n. 75, per i corrispettivi previsti nell’accordo.

Il contesto normativo

L’art. 36-bis, DL 22 giugno 2023, n. 75 esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, purché rese da organismi senza fine di lucro nei confronti di persone che esercitano attività sportiva. L’intento del legislatore è garantire una fiscalità agevolata a favore dello sviluppo dello sport dilettantistico, promuovendo l’accesso alle strutture e alle attività correlate.

La posizione dell’ASD

L’associazione istante riteneva che i servizi resi dal Comune, consistenti nella concessione in uso del Palasport per allenamenti e competizioni, fossero da ricomprendere nell’ambito dell’esenzione prevista dall’art. 36-bis, DL 22 giugno 2023, n. 75. L’ASD evidenziava che tali prestazioni erano indispensabili per la pratica sportiva e per la partecipazione al campionato nazionale di basket, in quanto il Palasport era l’unica struttura omologata dalla Federazione.


Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha escluso l’applicabilità del regime di esenzione IVA nel caso specifico, sottolineando che l’accordo in esame configura una prestazione complessa. Oltre alla mera concessione in uso dell’impianto sportivo, esso include una serie di servizi accessori, come la custodia, la pulizia e la piccola manutenzione, nonché la possibilità per l’ASD di svolgere attività pubblicitaria all’interno della struttura.

Secondo l’Agenzia, tale configurazione non soddisfa i requisiti di “stretta connessione” con la pratica sportiva previsti dalla normativa. L’analisi si basa anche sulla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l’esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente, limitandosi ai servizi strettamente funzionali e indispensabili alla pratica sportiva.

di Anna Russo

Fonte normativa

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