giovedì, 09 gennaio 2025 | 17:28

In vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove norme di comportamento del collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato le nuove norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025 (CNDCEC - Comunicato 27 dicembre 2024)

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In vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove norme di comportamento del collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato le nuove norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025 (CNDCEC - Comunicato 27 dicembre 2024)

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I due documenti sono stati elaborati dalle commissioni appositamente istituite, afferenti all’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” del Consiglio Nazionale.

I contenuti delle nuove raccomandazioni per i sindaci delle società sono integrati con le importanti novità normative che, anche solo indirettamente, hanno riguardato la corporate governance e, più da vicino, le funzioni svolte dagli organi societari nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali.

Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione di commercialista, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto e che forniscono indicazioni per l’attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale, sia quando i contenuti dell’attività dei sindaci siano in essi già esplicitati, sia quando le disposizioni, con riferimento ai doveri e ai poteri dei sindaci, presentino unicamente clausole generali suscettibili di interpretazione e integrazione.

Entrambi i documenti tengono conto della pubblicazione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 recante “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, che ha reso opportuno inquadrare l’ambito operativo dell’organo di controllo – anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile – che, tenuto a vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita altresì la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi.

Per quanto attiene alle sole norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, la pubblicazione del d.lgs. 10 settembre 2024, n. 136 “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14”, ha comportato la rivisitazione della sezione 11 delle norme dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi di impresa, con specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale per consentire che, ove possibile, la segnalazione dell’uno e dell’altro sia effettuata, ai fini di anticipata emersione della crisi di cui all’art. 25-octies del Codice della crisi, a seguito di confronto e di condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate da ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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