Area Legno-Lapidei Artigianato: determinato l’EVR per le imprese del Veneto
Con accordo firmato il 20 novembre 2024, le Parti Sociali per il settore dell’Area Legno-Lapidei Artigianato della Regione Veneto, hanno regolamentato l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione legato alla produttività, per gli anni 2025, 2026 e 2027
Area Legno-Lapidei Artigianato: determinato l’EVR per le imprese del Veneto
Con accordo firmato il 20 novembre 2024, le Parti Sociali per il settore dell’Area Legno-Lapidei Artigianato della Regione Veneto, hanno regolamentato l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione legato alla produttività, per gli anni 2025, 2026 e 2027
In data 20 novembre 2024, le Parti Sociali dell’Artigianato Veneto - Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil - hanno determinato gli importi da erogare a titolo di EVR ai dipendenti delle Imprese Artigiane e PMI dell'Area Legno e Lapidei, per gli anni 2025, 2026 e 2027
Determinazione importo spettante
L'EVR sarà erogato (con riferimento alle annualità 2025, 2026 e 2027, sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare entro il 30 giugno, termine di invio della autocertificazione allegata all’accordo in esame, in base ai propri risultati:
1) Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa presentate alla scadenza prevista per legge.
2) Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all'anno precedente.
Ai fini del conteggio dei lavoratori dipendenti sono considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale). I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all'orario.
I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell'anno, saranno conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).
II parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.
Entrambi i parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali. In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri saranno verificati anche in relazione al periodo di riferimento riferiti all'impresa cedente.
Ciascun parametro incide in % rispetto all'importo lordo totale come da tabelle che seguono:
TABELLA IMPORTI ANNUI EVR SETTORE LEGNO
Livello Inquadramento | Importo EVR totale | Importo EVR parametro Volume d'affari iva | Importo EVR parametro forza aziendale |
Al 1/6 dell'anno di erogazione | 100% | Incidenza parametro 80% | Incidenza parametro 20% |
AS | 653,00 | 523,00 | 131,00 |
A | 609,00 | 488,00 | 122,00 |
B | 556,00 | 445,00 | 112,00 |
CS | 532,00 | 426,00 | 107,00 |
C | 508,00 | 407,00 | 102,00 |
D | 480,00 | 384,00 | 96,00 |
E | 455,00 | 364,00 | 91,00 |
F | 427,00 | 342,00 | 86,00 |
Apprendisti | 336,00 | 269,00 | 68,00 |
TABELLA IMPORTI ANNUI EVR SETTORE LAPIDEI
Livello Inquadramento | Importo EVR totale | Importo EVR parametro Volume d'affari iva | Importo EVR parametro forza aziendale |
Al 1/6 dell'anno di erogazione | 100% | Incidenza parametro 80% | Incidenza parametro 20% |
1 | 683,00 | 547,00 | 137,00 |
2 | 640,00 | 512,00 | 128,00 |
3 | 558,00 | 447,00 | 112,00 |
4 | 523,00 | 419,00 | 105,00 |
5 | 503,00 | 403,00 | 101,00 |
6 | 480,00 | 384,00 | 96,00 |
7 | 446,00 | 357,00 | 90,00 |
Apprendisti (*) | 336,00 | 269,00 | 68,00 |
La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:
1) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti incrementato rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri, l'azienda erogherà l'EVR al 100% dell'importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previso dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
2) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti pari o inferiore rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri l'azienda non provvederà all'erogazione dell'EVR;
3) qualora un solo parametro risulti incrementato rispetto al periodo di riferimento osservato per il calcolo dei parametri l'azienda erogherà l'EVR nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previso dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
4) nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'EVR per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.
Ai fini della erogazione, non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'EVR, nei casi 1) 2) e 3) l'impresa dovrà attivare la procedura di invio della relativa comunicazione ad una delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare competente per territorio. Tale procedura è espressamente indicata nell’accordo in esame del 20 novembre 2024
L'importo dell'EVR sarà erogato dalle imprese ai lavoratori aventi diritto con le seguenti modalità:
- L'importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere al primo giugno di ciascun anno di erogazione; non rilevano eventuali cambi di qualifica/livello o di conferma ex apprendista o cambio orario intervenuti successivamente alla data del primo giugno dell'anno di erogazione.
- L'EVR sarà erogato ai soli dipendenti delle imprese che risultino in forza nella stessa azienda durante il periodo di misurazione del parametro 2 (numero medio dipendenti occupati) e al momento dell'erogazione delle singole rate (es. EVR 2025 per il dipendente in forza nel 2024 e nelle singole tranche di erogazione 2025) secondo le seguenti modalità:
1) Erogazione importo spettante in 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze: retribuzione di luglio, settembre e novembre degli anni 2025, 2026, 2027;
2) Per i dipendenti con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno di ciascun anno di erogazione pari o superiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 100%; per i lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° giugno di ciascun anno di erogazione inferiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 50%;
3) Ad eccezione dei lavoratori assunti con contratto part time come sopra disciplinato, per altre tipologie contrattuali di lavoro dipendente, l'EVR sarà calcolato in percentuale sulla base della media dell'orario di lavoro contrattuale nel semestre 1 gennaio -1 giugno dell'anno di erogazione;
4) Per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 50%; (es. per l'erogazione EVR nel 2025 si verifica la presenza in azienda nel 2024);
5) Per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 100%.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° giugno dell'anno di erogazione per motivi riconducibili a pensionamento, dimissioni in maternità, dimissioni per giusta causa che danno titolo al riconoscimento della NASPI e per fine periodo di comporto, l'importo dell'EVR sarà erogato con l'ultimo cedolino utile.
Per gli apprendisti professionalizzanti l'EVR sarà erogato nella misura del 70% dell'importo riferito al livello D per il settore Legno e al livello 6 per il settore Lapidei, arrotondato al centesimo, purché possano far valere un'anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento per la misurazione del parametro 2. L'EVR non spetta per i rapporti di apprendistato duale.
Il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o in misura ridotta dell'EVR se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare. In tal caso, la soluzione di welfare dovrà essere messa a disposizione nel mese di settembre dell'anno di erogazione, con annotazione nel cedolino paga del medesimo mese.
Nel caso in cui il lavoratore eserciti l'opzione welfare, i valori dell'EVR spettanti al singolo lavoratore saranno incrementati del 5%.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale