lunedì, 13 gennaio 2025 | 10:10

IRPEF: proroga secondo acconto 2024

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2024 (art. 7 quater, co. 1, DL 19 ottobre 2024 n. 155, conv. in L 09 dicembre 2024 n. 189)

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IRPEF: proroga secondo acconto 2024

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2024 (art. 7 quater, co. 1, DL 19 ottobre 2024 n. 155, conv. in L 09 dicembre 2024 n. 189)

Seguici:

Per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, in scadenza il 2 dicembre 2024, entro il 16 gennaio 2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari (art. 7 quater, co. 1, DL n. 155/2024 conv. in L 09 dicembre 2024, n. 189).

Devono ritenersi invece esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione devono essere eseguiti utilizzando il modello F24 telematico, con il codice tributo 4034, per il versamento della seconda rata di acconto o dell’acconto in unica soluzione. Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento dilazionato, deve essere utilizzato il codice tributo 1668.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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