lunedì, 13 gennaio 2025 | 09:20

CNDCEC: apertura e sospensione del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto

Definiti gli atti che non possono essere compiuti durante la sospensione del procedimento (CNDCEC - Po 19 dicembre 2024 n. 98)

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CNDCEC: apertura e sospensione del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto

Definiti gli atti che non possono essere compiuti durante la sospensione del procedimento (CNDCEC - Po 19 dicembre 2024 n. 98)

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La norma di cui all'art. 21, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è conforme a quanto disposto dall'art. 298 c.p.c., 1° comma, il quale prescrive che "Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”: ciò ai sensi di quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 139/05, rubricato "Esercizio dell'azione disciplinare", il quale stabilisce, al comma 3, che "Il procedimento è regolato dal presente capo, nonchè dalle norme adottate dal Consiglio Nazionale col Regolamento di cui all'art. 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

Durante tale fase, non possono essere compiuti atti del procedimento, che entra in uno stato di quiescenza, che potrà venire meno soltanto a seguito della tempestiva riassunzione dello stesso a seguito della cessazione della causa di sospensione.

In questo periodo, non possono essere svolte tutte le attività proprie del procedimento disciplinare, come ad esempio la convocazione dell'iscritto per la sua audizione in fase istruttoria o dibattimentale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che il Consiglio o il Collegio di Disciplina possa comunque effettuare le richieste presso la competente Autorità giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/05, al fine di acquisire il certificato dei carichi pendenti o il casellario giudiziale o le sentenze penali riguardo all'iscritto nei confronti del quale è stato aperto e sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale, atteso che l'acquisizione di tale documentazione è necessaria al fine della riassunzione del procedimento, una volta avuta conoscenza del provvedimento che ha definito il procedimento penale a carico del professionista.

Tali attività, infatti, non costituiscono atti tipici del procedimento disciplinare e, pertanto, non rientrano nella fattispecie delineata dall'art. 21, comma 3, del Regolamento.

Si precisa inoltre che le suddette attività non sono in contrasto con quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Regolamento, il quale stabilisce che "L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l'esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza", posto che, in caso di inerzia o inottemperanza da parte del professionista sottoposto a procedimento penale in merito all'obbligo di comunicazione, è opportuno che il Consiglio o il Collegio di Disciplina provveda direttamente a richiedere alla competente Autorità giudiziaria gli esiti del procedimento penale nel quale è coinvolto l'iscritto.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa