Assenza ingiustificata e invio di certificato medico falso: legittimo il licenziamento
Legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che abbia trasmesso al datore di lavoro un certificato medico falso per giustificare le assenze dal lavoro (Cassazione - ordinanza 7 gennaio 2025 n. 172, sez. lav.)
Assenza ingiustificata e invio di certificato medico falso: legittimo il licenziamento
Legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che abbia trasmesso al datore di lavoro un certificato medico falso per giustificare le assenze dal lavoro (Cassazione - ordinanza 7 gennaio 2025 n. 172, sez. lav.)
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La Corte di Appello di Venezia accertava la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore al quale erano state contestate una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti, tra cui l’omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia e omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata, l’uso di certificazione medica falsa, l’abbandono del posto di lavoro, offese verbali ad un collega, nonchè la recidiva per due provvedimenti sanzionatori applicati per aver schiaffeggiato un collega in orario di lavoro e per non aver ottemperato ad una direttiva di cambio turno.
Ad avviso della Corte, in particolare, nel caso di specie sussisteva la lesione del legame fiduciario, posto che quelle addebitate al dipendente costituivano condotte gravi sia singolarmente sia unitariamente considerate e idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimevano disprezzo e noncuranza per l'organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, secondo cui ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore erano tali da determinare, sia singolarmente sia unitariamente considerate, il venir meno del rapporto fiduciario col datore di lavoro.
Sul punto il Collegio ha, altresì, ricordato che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Ebbene, nel caso sottoposto ad esame, ciascuno dei fatti accertati risultava idoneo a incidere irreversibilmente sul rapporto di lavoro e giustificava l’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa