lunedì, 13 gennaio 2025 | 18:31

Legge di Bilancio 2025: telelavoro per i lavoratori frontalieri

La Legge di Bilancio 2025 disciplina i criteri di qualificazione dei lavoratori frontalieri che svolgono l'attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (art. 1, co. 97, L 30 dicembre 2024 n. 207)

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Legge di Bilancio 2025: telelavoro per i lavoratori frontalieri

La Legge di Bilancio 2025 disciplina i criteri di qualificazione dei lavoratori frontalieri che svolgono l'attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (art. 1, co. 97, L 30 dicembre 2024 n. 207)

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I lavoratori dipendenti cd. frontalieri possono svolgere parte dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro senza perdere lo speciale status di "lavoratori frontalieri".

La disciplina è regolata dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica il predetto accordo, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che i lavoratori frontalieri, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

L’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.

Si ricorda che l'Accordo si fonda sul principio di reciprocità tra l'Italia e la Svizzera.

L'Accordo definisce "lavoratore frontaliere" un residente di uno Stato contraente che:

- è fisicamente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

- svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.


L'Accordo prevede un regime fiscale "ordinario" e un regime fiscale "transitorio":

- in base al regime ordinario, l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”;

- coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, la quale verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Art. 1, co. 97, L 30 dicembre 2024 n. 207