martedì, 14 gennaio 2025 | 11:06

Entrate: nessuna esenzione per l'iscrizione ipotecaria basata su un verbale di mediazione

Il regime fiscale agevolato non si applica agli atti, documenti e provvedimenti successivi alla chiusura del procedimento di mediazione (AdE - risposta 13 gennaio 2024 n. 3)

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Entrate: nessuna esenzione per l'iscrizione ipotecaria basata su un verbale di mediazione

Il regime fiscale agevolato non si applica agli atti, documenti e provvedimenti successivi alla chiusura del procedimento di mediazione (AdE - risposta 13 gennaio 2024 n. 3)

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Nel caso in esame, l'Istante intende iscrivere un'ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile in proprietà dei debitori, considerato che gli stessi debitori non sono in grado di assolvere prontamente al pagamento della somma indicata nell'accordo di mediazione. Il verbale di mediazione, secondo quanto riferito dall'Istante costituisce, titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, senza necessità di verifica del contenuto dell'accordo, a cui è dato valore ''ope legis'', ai fini della trascrizione dell'accordo stesso.

Ciò premesso, l'Istante intende conoscere se tale iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, goda, come per tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni di cui all'art. 17, co. 1 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28. In base a tale ultima disposizione, tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da ogni imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che, il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia. All'esito del procedimento in esame, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell'accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale, sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni apposte.

Ai fini fiscali, si rileva che nell'ambito delle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al DLgs n. 28/2010, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all'art. 17, co. 1, del predetto decreto, come modificata dal DLgs del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che «Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». Il successivo co. 2 stabilisce, inoltre, che «Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente».

Detto regime di esenzione, come precisato con la risposta del 31 luglio 2020, n. 235, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo.


L'ampliamento, in via interpretativa, dell'ambito agevolativo in esame è stato operato anche dalla Suprema Corte, con l'Ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 con la quale, al riguardo, è stato precisato che l'applicazione del regime fiscale agevolato si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, se ne desume, pertanto, che l'applicazione della disposizione agevolativa è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica.

In conclusione, si rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza, unitamente a quelle sopra esaminate, porta a ritenere che nell'ambito agevolativo di cui al citato art. 17, co. 1 in commento non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'Istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa