Fisco: somme corrisposte per lo scioglimento consensuale di un contratto
Forniti chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale, ai fini IRPEF, di somme corrisposte in seguito allo scioglimento consensuale di un contratto (AdE - risposta 13 gennaio 2025, n. 4)
Fisco: somme corrisposte per lo scioglimento consensuale di un contratto
Forniti chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale, ai fini IRPEF, di somme corrisposte in seguito allo scioglimento consensuale di un contratto (AdE - risposta 13 gennaio 2025, n. 4)
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L’istanza è stata presentata da una società operante nel settore della cantieristica navale, coinvolta in un contratto di costruzione e vendita di uno yacht, successivamente sciolto consensualmente ai sensi dell’art. 1372 c.c. Lo scioglimento ha comportato l’obbligo per la società di indennizzare il committente per le somme già corrisposte e per le perdite derivanti dall’inflazione e ha previsto un compenso per lo scioglimento stesso.
La società istante ha prospettato la seguente interpretazione:
- rimborso delle spese anticipate: di natura restitutoria, non configurabile come reddito fiscalmente rilevante per il committente;
- indennizzo per inflazione: di natura risarcitoria e non sostitutiva di redditi, pertanto escluso dalla tassazione IRPEF.
- compenso per lo scioglimento: configurabile come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR, soggetto a ritenuta del 20%.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha distinto le componenti come segue:
- rimborso delle spese anticipate: considerato di natura restitutoria e, quindi, non rilevante ai fini IRPEF. Non è necessaria l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte della società;
- indennizzo per inflazione: qualificato come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo contrattuale. Di conseguenza, la società è tenuta ad applicare una ritenuta del 20% in base all’art. 25, co. 1, DPR n. 600/1973;
- compenso per lo scioglimento: anch’esso rientrante tra i redditi diversi per le medesime motivazioni. Anche qui è prevista la ritenuta del 20%.
di Anna Russo
Fonte normativa