E.N.B.Ass: indennità di malattia rimborsate interamente nel 2025
L’esecutivo dell’Ente ha deliberato, in via sperimentale, il rimborso completo agli agenti in caso di assenze per malattia dei propri dipendenti
E.N.B.Ass: indennità di malattia rimborsate interamente nel 2025
L’esecutivo dell’Ente ha deliberato, in via sperimentale, il rimborso completo agli agenti in caso di assenze per malattia dei propri dipendenti
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Con nota del 17 dicembre 2024, L’ E.N.B.Ass. - Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione - ha comunicato delibera del proprio Consiglio Direttivo riguardante il rimborso delle indennità di malattia per i giorni di assenza dei dipendenti, a favore dei datori di lavoro.
In particolare, a partire dagli eventi di malattia verificatisi nel 2025, l’Ente, in via sperimentale, corrisponderà al datore di lavoro, per le assenze dei dipendenti dovute a malattia (nei limiti previsti dall’art. 48 del CCNL), un’indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, ad esclusione dei primi 3 giorni di carenza.
Si ricorda che, per i giorni di malattia richiesti nei primi mesi del 2025, ma relativi al 2024, l'Ente corrisponderà un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno, sempre comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, ad esclusione dei primi 3 giorni di carenza.
Il rimborso non sarà erogato qualora vi sia una copertura da parte di Istituti pubblici di assistenza. Sono esclusi dai rimborsi i casi di assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali (in quanto coperti da INAIL), nonché la maternità obbligatoria e facoltativa (in quanto coperti da INPS). I soggetti beneficiari dovranno essere in regola con la contribuzione e con l'applicazione del CCNL vigente.
Le richieste potranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale www.enbass.it, nell’area riservata alle aziende. La domanda dovrà essere inviata dal datore di lavoro al termine del periodo di malattia, fatta eccezione per le malattie oncologiche che superano i 3 mesi. In questi casi, sarà possibile richiedere il rimborso anticipatamente ogni 3 mesi. La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre 9 mesi dal termine dell’evento.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale