mercoledì, 15 gennaio 2025 | 10:25

Controlli tecnologici sui dipendenti: legittimi solo se effettuati ex post

I controlli difensivi sui dipendenti, compresi quelli effettuati con strumenti tecnologici, sono ammessi solo se eseguiti a causa del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore e devono riguardare unicamente i dati raccolti successivamente all’insorgenza di tale sospetto (Cassazione - ordinanza 13 gennaio 2025 n. 807, sez. lav.)

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Controlli tecnologici sui dipendenti: legittimi solo se effettuati ex post

I controlli difensivi sui dipendenti, compresi quelli effettuati con strumenti tecnologici, sono ammessi solo se eseguiti a causa del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore e devono riguardare unicamente i dati raccolti successivamente all’insorgenza di tale sospetto (Cassazione - ordinanza 13 gennaio 2025 n. 807, sez. lav.)

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Il caso

La Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato da una società ad un proprio lavoratore, vice direttore generale con qualifica dirigenziale.
La Corte, in particolare, riteneva che i controlli eseguiti dalla società e posti a base della decisione di recesso fossero avvenuti in contrasto col disposto dell'art. 4 St. lav., nella versione applicabile ratione temporis.
Difatti, i giudici di appello avevano appurato che il controllo svolto dalla società aveva avuto ad oggetto i file di log contenenti informazioni risalenti ad epoca antecedente rispetto all’alert generato dal sistema informatico, inutilizzabili ai fini disciplinari in quanto antecedenti rispetto al fondato sospetto creato dal citato alert.
La Corte territoriale evidenziava come la violazione dell'art. 4 St. lav. travolgesse l'intero procedimento disciplinare, impedendo di trarre elementi di prova dalle giustificazioni rese dal dipendente a fronte di una contestazione illegittimamente formulata e che neppure l'avvenuta informativa sulla privacy portasse a giudicare leciti i controlli eseguiti.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni della Corte d'appello che aveva specificamente analizzato l'alert inviato dal sistema informatico e giudicato lo stesso idoneo a ingenerare il fondato sospetto di commissione di illeciti da parte del dipendente. La stessa Corte, tuttavia, aveva accertato come, a seguito e sulla base di tale alert, la società avesse avviato, per il tramite dei tecnici informatici, un controllo retrospettivo, eseguito cioè su dati archiviati e memorizzati nel sistema in epoca anteriore al medesimo alert, così ponendosi in contrasto con l'art. 4 St. lav. che legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all'insorgenza del fondato sospetto. In questo assetto la Corte aveva individuato il punto di equilibrio tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, equilibrio che verrebbe meno ove si consentisse al datore di lavoro, alla luce di un fondato sospetto, di estendere il controllo difensivo a tutti i dati che, fino a quel momento, sono stati raccolti e conservati nel sistema informatico.
Sul punto il Collegio ha chiarito che può parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni e solo tali informazioni successive potranno fondare l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari, in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l'uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa