Genitori finanziano, figli restituiscono: il Registro passa al 3%
Quando il trasferimento immobiliare prevede un obbligo di restituzione delle somme pagate da terzi, l'operazione assume natura patrimoniale negoziale e si applica l'imposta di registro al 3% (Cassazione - 28 novembre 2024, n. 30677, sez. trib.)
Genitori finanziano, figli restituiscono: il Registro passa al 3%
Quando il trasferimento immobiliare prevede un obbligo di restituzione delle somme pagate da terzi, l'operazione assume natura patrimoniale negoziale e si applica l'imposta di registro al 3% (Cassazione - 28 novembre 2024, n. 30677, sez. trib.)
L’analisi riguarda un caso di trasferimento immobiliare con pagamento effettuato da terzi, in cui si pone il problema della qualificazione fiscale dell'operazione e della corretta applicazione delle imposte.
La vicenda trae origine da un atto di compravendita rogato nel 2017, nel quale veniva trasferito un terreno agricolo con pagamento del prezzo effettuato dai genitori dell'acquirente. È importante sottolineare se il trasferimento rientrasse in un contesto familiare particolare, come un sostegno economico a un figlio, o se fosse parte di un’operazione commerciale più ampia. Quest'ultimo, obbligandosi alla restituzione della somma ricevuta, richiedeva le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. Il notaio rogante procedeva in autoliquidazione al pagamento delle imposte di registro e ipotecaria nella misura agevolata, ma ometteva il pagamento dell’imposta di bollo, ritenendola non dovuta.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’obbligo di restituzione configurasse un negozio patrimoniale autonomo, emetteva un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte dovute. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado confermavano la pretesa dell’Ufficio, portando il notaio a proporre ricorso in Cassazione.
Il ricorrente contestava:
- la natura dell’adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c., sostenendo che si tratti di un negozio unilaterale astratto, non soggetto ad autonomo trattamento fiscale;
- la qualificazione dell’obbligo di restituzione come mutuo ai sensi degli artt. 1815 e 1325 c.c., evidenziando l’assenza di elementi tipici di tale contratto, quali gli interessi;
- l’applicazione dell'art. 20, DPR 131/1986, negando che l’adempimento del terzo possa essere ricondotto a un negozio autonomamente tassabile.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione. Nella sua analisi, ha sottolineato che l’obbligo di restituzione, espressamente previsto nell’atto di compravendita, costituisce un elemento centrale per configurare l’operazione come di natura negoziale. Tale obbligo, superando la semplice funzione solutoria dell’adempimento del terzo, ha indotto la Corte a ricondurre il caso a un rapporto patrimoniale rilevante ai fini fiscali.
La Corte ha ribadito che, sebbene l'adempimento del terzo non generi di per sé un obbligo di restituzione, qualora quest'ultimo sia previsto nell'atto, si configura un negozio a contenuto patrimoniale rilevante ai fini dell'art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986. In particolare, l'obbligo di restituzione concordato tra le parti qualifica l’operazione come un rapporto trilaterale, superando la semplice funzione solutoria dell'adempimento del terzo.
La Corte ha chiarito che il contratto di mutuo non richiede necessariamente la pattuizione di interessi, come previsto dall'art. 1815 c.c., e che l’obbligo di restituzione non è riconducibile all’arricchimento senza causa disciplinato dall'art. 2041 c.c. Nel caso di specie, l'obbligo di restituzione era espressamente previsto nell'atto, integrando una fattispecie negoziale soggetta a tassazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che l'interpretazione offerta dalla Commissione tributaria regionale è conforme al testo attuale dell'art. 20, DPR 131/1986, il quale richiede che l’imposizione fiscale sia determinata sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto. Tra gli elementi specifici considerati vi sono: la presenza di clausole che prevedono obblighi patrimoniali reciproci, la menzione esplicita di un obbligo di restituzione, e il quadro complessivo degli interessi regolati dall’atto, senza ricorrere a elementi estranei al contenuto testuale del contratto. Nel caso concreto, l’obbligo di restituzione previsto all’art. 5 dell’atto di compravendita è stato correttamente ricondotto a un negozio a contenuto patrimoniale.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto, alla luce del seguente principio di diritto:
"L'adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall'assunzione di un tale obbligo da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986".
di Anna Russo
Fonte normativa
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