giovedì, 16 gennaio 2025 | 10:13

Collegato lavoro 2024: le novità sugli ammortizzatori sociali

L'Inps riepiloga le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro (INPS – circolare 15 gennaio 2024 n. 3)

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Collegato lavoro 2024: le novità sugli ammortizzatori sociali

L'Inps riepiloga le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro (INPS – circolare 15 gennaio 2024 n. 3)



Sospensione della prestazione di cassa integrazione


L'articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l'articolo 8 del DLgs 14 settembre 2015 n. 148, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, stabilendo che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

La novella normativa - precisa l'Inps - deve essere integrata con il costante e uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Il comma 2 del menzionato articolo 6 conferma, inoltre, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Struttura territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il medesimo comma prevede altresì che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro (modello UNILAV), sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi.

Infine, il nuovo testo dell'articolo 8 del DLgs n. 148/2015 elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione - precedentemente indicate come "imprese fornitrici di lavoro temporaneo" - in quanto la specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le suddette agenzie, prevedendo che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle stesse entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, non riveste carattere preventivo.

Fondi di solidarietà bilaterali


L'articolo 8 del Collegato Lavoro 2024, aggiungendo il comma 11-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, prevede una specifica disciplina per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, che consente il trasferimento, presso i medesimi Fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS). La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 60giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024 (12 gennaio 2025).


Risoluzione del rapporto di lavoro

L'articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 reca una specifica disposizione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, disponendo he, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Tuttavia, secondo la novella, laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza, il rapporto di lavoro non si risolve.

La disposizione in commento - osserva l'Inps - assolve a finalità antielusive e si prefigge l'obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

di Francesca Esposito

Fonte normativa