IVA 2025: modelli di dichiarazione e principali novità
Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (AdE - provvedimento 15 gennaio 2025, n. 9491)
IVA 2025: modelli di dichiarazione e principali novità
Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (AdE - provvedimento 15 gennaio 2025, n. 9491)
Il modello IVA/2025 deve essere utilizzato per dichiarare l’IVA relativa all’anno d’imposta 2024. È possibile utilizzare anche il modello semplificato IVA BASE/2025, riservato a specifiche categorie di contribuenti.
La dichiarazione IVA ha subito aggiornamenti per adeguarsi alle novità normative. Tra le principali modifiche rispetto al modello 2024, il modello IVA 2025 prevede le seguenti:
- Quadro VM: rinominato "Versamenti auto F24 elementi identificativi" per recepire le disposizioni della legge n. 213/2023;
- Quadro VO:
*Rigo VO18 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime forfetario;
* Rigo VO27 per imprese giovanili in agricoltura che optano per il regime agevolato della legge n. 36/2024;
- Quadro VW: introdotto il campo 2 nel rigo VW 26 per indicare i crediti trasferiti da società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo.
Il modello ha una struttura modulare con vari quadri da compilare in base alle attività svolte. In caso di regimi IVA differenti o operazioni straordinarie (es. fusioni), è necessario compilare più moduli.
La dichiarazione, obbligatoriamente telematica, va trasmessa all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Può essere inviata dal contribuente, da intermediari abilitati o da società del gruppo. La trasmissione si considera completata al momento della conferma telematica.
Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, ma soggette a sanzioni. Ritardi superiori a 90 giorni sono considerati omissioni, ma costituiscono titolo per il pagamento delle imposte dovute.
di Anna Russo
Fonte normativa
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