venerdì, 17 gennaio 2025 | 10:56

Fisco: effetti sugli identificativi fiscali in caso di fusione per incorporazione

La società incorporante non residente necessita di una nuova attribuzione o identificazione fiscale per poter effettuare operazioni in Italia (AdE - principio di diritto 16 gennaio 2025 n. 1)

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Fisco: effetti sugli identificativi fiscali in caso di fusione per incorporazione

La società incorporante non residente necessita di una nuova attribuzione o identificazione fiscale per poter effettuare operazioni in Italia (AdE - principio di diritto 16 gennaio 2025 n. 1)

Le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione che i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) devono redigere tramite il modello AA7/10. Inoltre, è previsto che anche i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, i quali non possono assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni (art. 35 del decreto IVA).

Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese, possono essere presentate con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

La sezione che deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive è la sezione 1 del quadro D, sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle 2: conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale). La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.). La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l'automatica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

Ciò posto, la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto - sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente - il quale, sotto questo profilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità per l'incorporante non residente di una nuova attribuzione o identificazione fiscale per operare in Italia.

La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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