Ultrattività del CCNL Metalmeccanica Confapi e welfare entro febbraio 2025
In data 17 gennaio 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, sottoscrivono una "Dichiarazione comune" relativa alla ultrattività del CCNL 26 maggio 2021 e degli strumenti di welfare previsti dall'art. 52
Ultrattività del CCNL Metalmeccanica Confapi e welfare entro febbraio 2025
In data 17 gennaio 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, sottoscrivono una "Dichiarazione comune" relativa alla ultrattività del CCNL 26 maggio 2021 e degli strumenti di welfare previsti dall'art. 52
Seguici:
Con la “Dichiarazione comune” firmata il 17 gennaio 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024, comunicano che in applicazione del co. 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 26 maggio 2021, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.
Per quanto sopra, entro il mese di febbraio 2025 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in regime di ultrattività, strumenti di welfare del valore di € 200,00 rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del CCNL, il quale stabilisce che i suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Si ricorda che hanno diritto al welfare indicato, i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale