mercoledì, 22 gennaio 2025 | 11:10

Cambio appalto e diritto del lavoratore all’indennità di preavviso

L 'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso sussiste anche nelle ipotesi di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto (Cassazione - ordinanza 10 dicembre 2024 n. 31732, sez. lav.)

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Cambio appalto e diritto del lavoratore all’indennità di preavviso

L 'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso sussiste anche nelle ipotesi di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto (Cassazione - ordinanza 10 dicembre 2024 n. 31732, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Roma condannava un Consorzio, una società cooperativa e una s.p.a. a pagare in solido in favore di un lavoratore la somma a questi spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della pronuncia la Corte rilevava che, nel caso di specie, il rapporto del lavoratore con la s.p.a. era cessato a seguito della cessazione dell'appalto e che, in applicazione della normativa contrattuale che prevede il passaggio ad altre società, il personale era stato assunto dal Consorzio subentrante nel contratto di appalto, con instaurazione di un nuovo rapporto. Sussisteva, dunque, ad avviso dei giudici del gravame, una responsabilità solidale dei 3 enti convenuti: la s.p.a. con la quale era cessato il rapporto, il Consorzio nuovo affidatario dei lavori e la cooperativa subappaltatrice.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia la società cooperativa che il Consorzio, lamentando, tra i motivi, che la procedura di cambio appalto fosse riconducibile a una fattispecie estintiva del rapporto di lavoro diversa dal licenziamento e che il mutamento di titolarità del rapporto sciolto inducesse a qualificare la risoluzione del precedente contratto di lavoro quale risoluzione consensuale, di cui i lavoratori si erano avvalsi dandovi esecuzione, cioè di un'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, con esclusione del diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto.
Il Collegio, in particolare, ha ricordato che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa e nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva accertato che non ricorresse risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore; il rapporto era cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso; tra l'uno e l'altro rapporto vi era stata soluzione di continuità e nessuna deroga era prevista dalla disciplina del CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato e, in sua mancanza, dell'indennità sostitutiva che la parte recedente doveva riconoscere all'altra parte.
Andava applicato, difatti, nel caso in esame, il principio secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso ricorre in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato, senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante, lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante. 

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa