Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla birra: le novità per il 2025
Forniti chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, che introduce importanti novità per il settore birrario, in particolare per quanto riguarda le aliquote di accisa agevolate (ADM - circolare 23 gennaio 2025, n. 2)
Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla birra: le novità per il 2025
Forniti chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, che introduce importanti novità per il settore birrario, in particolare per quanto riguarda le aliquote di accisa agevolate (ADM - circolare 23 gennaio 2025, n. 2)
Seguici:
Le misure permanenti per i microbirrifici e le piccole birrerie
La legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha adottato, con l’articolo 1, commi 72 e 73, delle misure in materia di aliquote di accisa sulla birra, rendendo permanenti le agevolazioni previste negli anni precedenti per i microbirrifici e le piccole birrerie nazionali, garantendo così continuità al sostegno del settore. In dettaglio:
- per i microbirrifici e le birrerie con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l’aliquota normale di accisa è ridotta del 50%;
- per le birrerie con produzione annua compresa tra 10.000 e 60.000 ettolitri, l’aliquota subisce riduzioni diversificate:
* riduzione del 30% per le fabbriche con produzione tra 10.000 e 30.000 ettolitri;
* riduzione del 20% per le fabbriche con produzione tra 30.000 e 60.000 ettolitri.
Giova rammentare che, per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:
- l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise);
- le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico Accise).
Le richiamate misure, in vigore negli anni 2022 e 2023, sono state rese permanenti dalla menzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La finalità dichiarata è incentivare la produzione artigianale e favorire la competitività dei piccoli produttori di birra, in un contesto di mercato sempre più dinamico e orientato alla valorizzazione delle produzioni locali.
di Anna Russo
Fonte normativa