lunedì, 27 gennaio 2025 | 11:37

Precisazioni Inps sull'apprendistato duale

L'Inps ha fornito precisazioni sulla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale (INPS - messaggio 24 gennaio 2025 n. 285)

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Precisazioni Inps sull'apprendistato duale

L'Inps ha fornito precisazioni sulla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale (INPS - messaggio 24 gennaio 2025 n. 285)

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L'articolo 18 della L 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell'articolo 43 del DLgs 15 giugno 2015, n. 81, relativo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico).

In particolare, la novellata disposizione, prevede la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale - ricorda l'Inps - è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano "in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo".

Pertanto, la "trasformazione del contratto", previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

- al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;

- allo svolgimento di attività di ricerca;

- allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l'ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita "la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro La medesima disposizione prevede altresì che "la formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale".

La retribuzione dell'apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l'apprendistato di primo livello.

Per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative.



In relazione all'ipotesi di trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

di Francesca Esposito

Fonte normativa


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