Polizza volontari: applicazione ai detenuti impiegati in volontariato e pubblica utilità
L'INAIL ha fornito indicazioni per l'obbligo assicurativo nei confronti dei soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e condannati con affidamento in prova al servizio sociale ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione (INAIL - circolare 24 gennaio 2025 n. 3)
Polizza volontari: applicazione ai detenuti impiegati in volontariato e pubblica utilità
L'INAIL ha fornito indicazioni per l'obbligo assicurativo nei confronti dei soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e condannati con affidamento in prova al servizio sociale ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione (INAIL - circolare 24 gennaio 2025 n. 3)
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Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.
La copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l'apposito servizio online "Polizza volontari" dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione
Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.
Come per tutte le altre categorie di soggetti, la copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l'apposito servizio online "Polizza volontari" dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolto l'idoneo servizio di volontariato oppure l'attività di pubblica utilità, senza remunerazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio, in quanto non si applica il principio di automaticità delle prestazioni. Il servizio online per questa categoria di soggetti è stato già aggiornato.
Nella convenzione che deve essere allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione deve essere chiaramente indicato il riferimento all'articolo 47, comma 2-bis, della L 26 luglio 1975, n. 354, che giustifica che gli oneri assicurativi siano posti a carico del Fondo.
In caso di incapienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della L 28 dicembre 2015, n. 208., i soggetti ospitanti devono assicurare il condannato all'Inail con l'ordinaria polizza dipendenti, che comporta il pagamento dei premi ordinari dovuti tramite F24, con oneri a loro carico.
Elenco aggiornato dei soggetti per i quali opera la copertura assicurativa a carico del Fondo
A seguito delle ultime modifiche normative l'elenco aggiornato e tassativo dei beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo, allo stato, comprende i seguenti soggetti:
1) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
2) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
3) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine previsto, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
4) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
5) detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità;
6) condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione;
7) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della L 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
di Francesca Esposito
Fonte normativa