mercoledì, 29 gennaio 2025 | 10:54

Inapplicabilità del regime della tassazione separata

Emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, nei tempi ordinariamente previsti per l'erogazione (AdE - risposta 28 gennaio 2025 n. 14)

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Inapplicabilità del regime della tassazione separata

Emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, nei tempi ordinariamente previsti per l'erogazione (AdE - risposta 28 gennaio 2025 n. 14)


Nell'interpello oggetto d'esame da parte dell' Amministrazione finanziaria, l'Ente pubblico istante rappresenta di aver sottoscritto un Accordo negoziale con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del proprio personale in materia di adeguamento all'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA) per l'anno 2023 dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali, stabiliti in cifra fissa, erogati al personale.

Per ragioni di carattere tecnico-operativo l'erogazione degli arretrati spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 non è potuta avvenire che nel successivo anno d'imposta, in occasione della corresponsione delle competenze del mese di febbraio 2024.

L'Istante, in sede di erogazione delle suddette competenze arretrate, ha applicato il regime della tassazione ordinaria.

Un'Organizzazione Sindacale ha contestato, tuttavia, l'applicazione del predetto regime, ritenendo applicabile il regime della tassazione separata di cui all'art. 17, co. 1, lett. b), del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir).

L'Istante, pertanto, chiede di sapere se alle somme in esame, erogate in un anno successivo a quello di stipula dell'Accordo negoziale in forza del quale sono dovute, debba essere applicato il regime della tassazione ordinaria o quello della tassazione separata.

Secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, alla luce di quanto riportato sopra, risulta evidente che l'Istante è tenuto a definire i compensi da attribuire ai dipendenti a titolo di adeguamento dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali all'indice IPCA, recependo gli accordi negoziali stipulati e che, nel caso specifico, la procedura di definizione dell'accordo negoziale per l'erogazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 si è conclusa nell'anno di riferimento e le somme sono state corrisposte nei tempi ordinariamente previsti dall'Accordo stesso per l'espletamento della procedura di liquidazione.

L'Agenzia, pertanto, afferma che gli emolumenti in esame, maturati nel 2023 ed erogati con le competenze di febbraio 2024, non possano considerarsi arretrati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir e debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria.


di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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