Ricorsi Inail in materia di tariffe dei premi: nuova ripartizione della competenza
L'Inail espone la nuova disciplina che riguarda i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi presentati dal 12 gennaio 2025 (INAIL - circolare 29 gennaio 2025 n. 4)
Ricorsi Inail in materia di tariffe dei premi: nuova ripartizione della competenza
L'Inail espone la nuova disciplina che riguarda i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi presentati dal 12 gennaio 2025 (INAIL - circolare 29 gennaio 2025 n. 4)
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L'articolo 2 della L 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro) ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, sono stati sostituiti sia l'articolo 1 del regolamento riguardante i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'Inail, che l'articolo 2 concernente i ricorsi alle sedi territoriali e l'articolo 4 relativo alle modalità di presentazione dei ricorsi.
Nuova ripartizione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi
Il nuovo articolo 1 del regolamento di cu al DPR 14 maggio 2001 n. 314 ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al Consiglio di amministrazione rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio, disponendo:
- che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista;
- i ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Resta, invece, immutata la competenza delle sedi territoriali che continuano a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
Con il comma 4 dell'articolo 2 della L 13 dicembre 2024, n. 203, è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38 riguardante i ricorsi contro i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della L 9 marzo 1989, n. 88, adeguandolo alla modifica apportata in tema di decisione dei ricorsi.
La nuova formulazione della disposizione prevede ora che, contro i provvedimenti adottati il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti.
Efficacia sospensiva dei ricorsi
Nulla è variato con riguardo all'efficacia sospensiva dei ricorsi. Il datore di lavoro, che promuove ricorso deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione.
La presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all'11 gennaio 2025 al Consiglio di amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
Modalità e termini per la presentazione dei ricorsi
Nulla è variato per quanto riguarda il termine per la presentazione dei ricorsi (30 giorni) e i termini di notifica delle decisioni dei ricorsi.
Definizione del ricorso per inammissibilità e definizioni nel merito di rigetto, di accoglimento e di parziale accoglimento
I ricorsi contro i provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi possono concludersi a seconda dei casi con una decisione di inammissibilità oppure con una decisione di merito.
L'ipotesi più ricorrente di inammissibilità si verifica quando il ricorrente fa riferimento anziché a un provvedimento di variazione o rettifica di classificazione e/o di inquadramento, a un altro atto, tipicamente un verbale unico di accertamento e notificazione.
Sono del pari inammissibili anche i ricorsi riguardanti l'imponibile retributivo (omissioni o evasioni) nelle quali non sia in discussione anche l'inquadramento settoriale e/o la classificazione tariffaria, l'obbligo assicurativo e la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, originati sia dall'attività ispettiva che dagli accertamenti amministrativi.
Possono essere impugnati:
1) i certificati assicurazione o variazione del rapporto assicurativo in caso di contestazione concernente la classificazione delle lavorazioni e/o la decorrenza della stessa, la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali e assistenziali e l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione;
2) i provvedimenti di rigetto della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione o di revoca della riduzione già concessa a seguito di verifica a campione con esito negativo.
Nel merito, il ricorso può concludersi a seconda dei casi con una decisione di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.
In tutti e tre i casi nella decisione devono essere chiaramente indicati sia le disposizioni delle Modalità di applicazione delle tariffe applicate, sia i motivi a sostegno della decisione.
Per ricorsi riguardanti la classificazione devono ovviamente essere sempre indicati i riferimenti tariffari della gestione di interesse e i relativi tassi medi nonché le decorrenze. Lo stesso per i ricorsi riguardanti l'inquadramento nelle gestioni tariffarie.
Fino a che non gli sia stata notificata la decisione, l'interessato può rinunciare al ricorso. In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.
Lo stesso tipo di definizione può essere utilizzato anche nel caso in cui la sede che ha emesso il provvedimento impugnato lo annulli autonomamente in autotutela, prima che la competente Direzione regionale, la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento o la Direzione provinciale di Bolzano abbiano emesso la decisione sul ricorso.
L'istruttoria dei ricorsi in materia di tariffe presentati dal 12 gennaio 2025, di competenza delle Direzioni regionali, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano, è articolata nelle seguenti fasi, recepite anche nel nuovo applicativo di back office "Ricorsi tariffe" in corso di aggiornamento:
1) l'ufficio competente verifica l'ammissibilità del ricorso e, in caso negativo, predispone la decisione di inammissibilità del ricorso con atto di determinazione a firma del responsabile della direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano. Se quest'ultimo concorda con l'esito proposto, firma l'atto che viene emesso e notificato al ricorrente e alla Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo;
2) in caso di ricorso ammissibile, l'ufficio competente esamina nel merito i motivi addotti dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione del provvedimento oggetto del ricorso e la documentazione prodotta nonché qualsiasi altra documentazione utile presente negli archivi dell'Inail nel codice ditta di interesse. Laddove ritenuto necessario richiede al ricorrente ulteriore documentazione;
3) per i ricorsi in materia di classificazione tariffaria e relative decorrenze e per i ricorsi riguardanti la riduzione del tasso medio per prevenzione, l'ufficio competente richiede e acquisisce il parere tecnico della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale, comprendente anche il giudizio sulla completezza delle denunce per i ricorsi sulle classificazioni. Il parere della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale non è previsto:
a. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali e assistenziali;
b. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail riguardanti solo i datori di lavoro non soggetti alla suddetta classificazione;
c. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di rigetto della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per irregolarità contributiva;
4) l'ufficio competente esamina la documentazione e il parere tecnico regionale pervenuto, se necessario richiede e acquisisce dal ricorrente l'ulteriore documentazione utile, individua le disposizioni delle modalità di applicazione delle tariffe da applicare e predispone una scheda istruttoria che ne riassume gli esiti. La scheda istruttoria è sottoposta all'esame del Responsabile della Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano competente a decidere il ricorso. Qualora l'Inail ritenga di dover accogliere il ricorso, l'ufficio predispone la decisione di accoglimento con atto di determinazione a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
5) l'ufficio competente invita il ricorrente a un apposito incontro di fronte all'apposita Commissione locale incaricata della trattazione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi. La Commissione in questione è formata dal Direttore regionale, dal Dirigente della struttura regionale competente per materia, da un funzionario amministrativo esperto in materia di ricorsi e dal professionista della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale nonché, ove ritenuto opportuno, da un rappresentante della locale Avvocatura. Per le Direzioni regionali che comprendono al loro interno le attività dell'unica sede locale di tipo dirigenziale presente sul territorio regionale (Direzione regionale Basilicata - Sede locale di Potenza e Direzione regionale Molise - Sede locale di Campobasso) nonché per la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento e la Direzione provinciale di Bolzano, la Commissione è formata dal Direttore della struttura, da un funzionario amministrativo esperto in materia di ricorsi e dal professionista della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza territoriale di riferimento;
6) a seguito dell'incontro, che viene tracciato tramite apposito verbale, può verificarsi:
a. che il ricorrente rinunci al ricorso: in tal caso nel "verbale di incontro" si dà atto di tale circostanza e viene acquisita la rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del ricorso per "cessata materia del contendere", da dichiararsi con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
b. che l'Inail ritenga di dover accogliere il ricorso: in tal caso l'ufficio predispone la decisione di accoglimento con atto di determinazione a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
7) se il ricorrente non rinuncia al ricorso e l'ufficio competente ritiene che il ricorso sia da rigettare o accogliere solo parzialmente, il medesimo ufficio chiede il parere, per ridurre i tempi di definizione del ricorso, direttamente alla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale. Il parere tecnico viene trasmesso dalla Consulenza alla Direzione centrale rapporto assicurativo;
8) la Direzione centrale rapporto assicurativo esamina il parere emesso dalla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale e se non ha osservazioni lo trasmette alla struttura competente per la decisione; se ritiene che sussistano ragioni per un riesame della questione, chiede un nuovo parere alla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale specificandone i motivi. Una volta acquisito il nuovo parere la Direzione centrale rapporto assicurativo lo trasmette alla struttura competente per la decisione del ricorso. Il parere tecnico trasmesso dalla Direzione ha efficacia vincolante e supera quello della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale;
9) l'ufficio competente, ricevuto dalla Direzione centrale rapporto assicurativo il parere della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale, propone l'esito del ricorso e predispone la decisione dello stesso con atto di determinazione a firma del Responsabile della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano competente a decidere il ricorso. L'atto di determinazione firmato dal responsabile viene emesso e notificato al ricorrente e alla Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- INAIL - circolare 29 gennaio 2025 n. 4