giovedì, 30 gennaio 2025 | 10:20

Crediti di lavoro: busta paga e CUD bastano a dimostrarli

Per il lavoratore che intenda insinuarsi al passivo della società datrice sottoposta a sequestro il deposito di busta paga e modelli CUD è sufficiente a dimostrare l’esistenza del credito di lavoro, il relativo titolo e la connessa quantificazione (Cassazione - sentenza 16 gennaio 2025 n. 2147, sez. V pen.)

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Crediti di lavoro: busta paga e CUD bastano a dimostrarli

Per il lavoratore che intenda insinuarsi al passivo della società datrice sottoposta a sequestro il deposito di busta paga e modelli CUD è sufficiente a dimostrare l’esistenza del credito di lavoro, il relativo titolo e la connessa quantificazione (Cassazione - sentenza 16 gennaio 2025 n. 2147, sez. V pen.)

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Il caso

Un lavoratore proponeva opposizione avverso lo stato passivo della società datrice di lavoro sottoposto a sequestro giudiziario da cui era stato escluso il credito da lui vantato a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società.
Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che, ferma restando la tempestività della domanda a suo tempo presentata dall'opponente, non fosse stato provato il sottostante rapporto di lavoro alle dipendenze della società e, in ogni caso, la continuità di tale rapporto nel periodo antecedente l'esecuzione del sequestro.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo di aver offerto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'esistenza del rapporto e la sua durata, ossia la busta paga e i modelli cud, con indicazione dei termini del rapporto lavorativo e del trattamento di fine rapporto spettante.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze del lavoratore, rilevando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la busta paga consegnata al dipendente, ove munita dei requisiti previsti dalla legge, ha piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro ed analoghe considerazioni valgono per il CUD, comune prova documentale, per il giudice del merito, dell'esistenza di un rapporto lavorativo.
Il Collegio non ha mancato, tuttavia, di precisare che i richiamati principi presuppongono che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo, per cui l'amministratore giudiziario non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza.
Tanto premesso, i giudici di legittimità, hanno evidenziato che, nel caso di specie, il lavoratore aveva prodotto documenti dai quali emergeva la prova dell'esistenza del credito vantato, il relativo titolo (trattamento di fine rapporto, del quale, quindi, si presuppone l'esistenza) e la connessa quantificazione. E a fronte di tale prova documentale, sufficiente a provare l'esistenza del credito, incombeva sull'amministratore giudiziario l'onere di provare il contrario, contestando il contenuto del documento.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa