Gestione separata: aliquote contributive per il 2025
Pubblicate le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata (Inps - circolare 30 gennaio 2025 n. 27)
Gestione separata: aliquote contributive per il 2025
Pubblicate le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata (Inps - circolare 30 gennaio 2025 n. 27)
Seguici:
Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per l'anno 2025, l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, utile per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del DM 12 luglio 2007;
- 1,31%. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva
Per tali tipologie di lavoratori corre l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati all'assicurazione presso la medesima Gestione separata; pertanto, sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le aliquote previste per l'anno 2025 pari a:
- 33% ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 24% ai fini IVS nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 2,03% aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.
Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
Per l'anno 2025, per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini IVS. La contribuzione si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.
Per i lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente a oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP, è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata. Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui:
- 0,50% utile per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del DM 12 luglio 2007;
- 1,31% in materia di DIS-COLL.
Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per l'anno 2025, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono:
- aliquota contributiva IVS in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% così come disposto dal comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell'aliquota, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Sono obbligati all'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome. Tali lavoratori, pertanto, sono obbligati al pagamento della contribuzione pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
L'aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all'1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l'aliquota totale è pari a 26,07%.
Infine, per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari all'1,23% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.
Ripartizione dell'onere contributivo
Committenti
La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). Inoltre, l'acconto per l'anno di imposta 2025 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.
Per l'anno 2025, il massimale di reddito è pari a 120.607,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2025 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l'anno 2025, il minimale di reddito è pari a 18.555,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.453,2 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
a) professionisti:
- 4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.837,29 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici, applicando l'aliquota del 25%, e 198,54 euro per l'aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all'1,07%.
b) parasubordinati e figure assimilate:
- 6.256,75 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;
- 4.829,87 euro (di cui 4.453,2 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%;
- 5.015,42 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 euro applicando l'aliquota del 25% ai fini pensionistici e 376,67 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.
di Francesca Esposito
Fonte normativa