venerdì, 31 gennaio 2025 | 16:54

Apprendistato e contratto di formazione e lavoro: obblighi contributivi

L'Inps ha fornito indicazioni in merito agli obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nella Pubblica Amministrazione (INPS – circolare 30 gennaio 2025 n. 31)

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Apprendistato e contratto di formazione e lavoro: obblighi contributivi

L'Inps ha fornito indicazioni in merito agli obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nella Pubblica Amministrazione (INPS – circolare 30 gennaio 2025 n. 31)

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Contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e contratto di formazione e lavoro

L'articolo 3-ter del DL n. 44/2023 e il DM 21 dicembre 2023 hanno previsto le seguenti due forme contrattuali per l'assunzione di giovani nella PA, ossia il contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro.

Tali possibilità di reclutamento sono riconosciute alle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, DLgs n. 165/2001) nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle PA e ai relativi limiti di spesa. Per i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e le Città metropolitane la percentuale è incrementata al 20% e, comunque, per almeno una unità.

In relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni, non si applicano le procedure di mobilità previste.

In particolare, il contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato può avere una durata massima di 36 mesi e può essere stipulato per reclutare, fino al 31 dicembre 2026, giovani laureati individuati su base territoriale.

Il contratto di formazione e lavoro, invece, è finalizzato ad assumere a tempo determinato, attraverso convenzioni non onerose da stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con istituzioni universitarie legalmente riconosciute, studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi.

Il DM 21 dicembre 2023 ha fissato i criteri e le procedure per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, definendo anche i contenuti omogenei delle convenzioni previste ex lege per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e aventi carattere facoltativo nel caso di contratto di apprendistato.

Al fine di favorire il reclutamento, le Amministrazioni procedenti possono dare avvio al contratto di formazione e lavoro, in attesa della stipula delle citate convenzioni.

Il personale assunto sulla base del provvedimento in esame è inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali o nella corrispondente area prevista dall'ordinamento dell'Amministrazione procedente.

Il personale in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, a seguito di una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Obblighi contributivi

Le PA che assumono giovani secondo le particolari forme contrattuali in commento sono tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse Amministrazioni, con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione delle medesime ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD), ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP.

Per il personale assunto con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato le pubbliche Amministrazioni sono tenute, inoltre, al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della NASpI.

La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all'1,31%, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 e comma 29, lett. d), della L 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall'art. 25, comma 4, della L 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).

Non è dovuto il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile. Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le PA che non sono titolari di una matricola "DM" devono richiederne l'apertura per gli adempimenti informativi verso l'INPS.

Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens-ListaPosPA, le PA che assumono personale devono utilizzare, a partire dalla competenza di febbraio 2025, i seguenti codici <Tipo Impiego> istituiti allo scopo:

- "48", avente il significato di "Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023";

- "49", avente il significato di "Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023".

I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo contratto.


Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens


Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2025, le PA che assumono personale devono utilizzare i seguenti codici <TipoLavoratore> istituiti allo scopo:

- "AD", avente il significato di "Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023";

- "CL", avente il significato di "Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023".

Per determinare il corretto carico contributivo che, si rammenta, è il medesimo in relazione ai <TipoLavoratore> sopra individuati, devono essere utilizzati i nuovi codici <TipoContribuzione> a tale scopo istituiti:

- "ID", avente il significato di "Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della contribuzione DS e IVS in misura piena";

- "IG", avente il significato di "Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della contribuzione DS e IVS contributo ex Gescal ridotto";

- "IS", avente il significato di "Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della sola contribuzione DS".

I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo contratto.

Nel caso in cui le Amministrazioni che assumono personale con le tipologie contrattuali in argomento siano già in possesso di una matricola "DM", le medesime devono utilizzare la stessa matricola per denunciare i lavoratori assunti con i codici <Tipo Lavoratore> e i codici <TipoContribuzione>.

Laddove l'Amministrazione non sia già titolare di una matricola "DM", la medesima deve chiedere l'apertura di una posizione contributiva sulla quale esporre i lavoratori assunti con i codici <Tipo Lavoratore> e i codici <TipoContribuzione>.

I lavoratori devono essere valorizzati:

- <Qualifica1> uguale a "2";

- <Qualifica2> qualsiasi;

- <Qualifica3> uguale "D";

- <TipoContribuzione> "ID"; "IG"; "IS";

- <TipoLavoratore> "AD" o "CL".

Regolarizzazione periodi pregressi

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, la regolarizzazione delle mensilità da gennaio 2024 a gennaio 2025 deve avvenire attraverso la trasmissione di Elementi V1, Causale 5, per ciascun dipendente interessato e il versamento dei relativi contributi.

Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza da gennaio 2024 a gennaio 2025, le Amministrazioni interessate devono procedere all'invio di flussi regolarizzativi (DM/VIG).


di Francesca Esposito

Fonte normativa