Contestazione disciplinare ed esercizio del diritto di difesa del lavoratore
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, va riferito alla data di invio di giustificazioni rese da parte del lavoratore, non alla data di ricezione delle stesse da parte del datore (Cassazione - ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2066, sez. lav.)
Contestazione disciplinare ed esercizio del diritto di difesa del lavoratore
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, va riferito alla data di invio di giustificazioni rese da parte del lavoratore, non alla data di ricezione delle stesse da parte del datore (Cassazione - ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2066, sez. lav.)
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La Corte d'appello di L'Aquila confermava la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore dalla società datrice di lavoro a seguito di contestazione disciplinare. La condotta contestata era consistita nel fatto che il dipendente, posto alla guida di un furgone aziendale, aveva effettuato una manovra procedendo in retromarcia a velocità non adeguata, fino ad urtare la tubazione di un impianto di aria compressa, così provocando la piegatura di un tratto di tubazione e la fuoriuscita della tubazione dal suo alloggiamento, con recidiva rispetto a violazione disciplinare già precedentemente sanzionata.
La Corte, ritenendo di condividere l'interpretazione fornita dal Tribunale all'art. 7, co. 5, Stat. Lav. ed al corrispondente art. 8 CCNL Metalmeccanici Industria, applicato al caso in esame, concludeva che le giustificazioni rese dal lavoratore dovessero considerarsi tardive, dal momento che erano state ricevute dall’azienda oltre il termine del quinto giorno dalla ricezione dalla contestazione, pertanto quando la datrice di lavoro aveva già irrogato il licenziamento.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando, preliminarmente, che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, co. 5, L n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell'incolpato.
In particolare, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore va riferito al momento dell'invio delle giustificazioni al datore di lavoro e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale.
Di contro, nel caso sottoposto ad esame, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'art. 7, co. 5, L n 300/1970, ravvisato corrispondente all'art. 8 del CCNL di settore, individuasse il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore dovevano pervenire al datore di lavoro e che non potesse ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse avvenisse in data successiva.
Il Collegio ha ritenuto non condivisibile tale soluzione in relazione alla disposizione di legge e alla previsione collettiva nella specie in considerazione e non ha mancato, infine, di precisare che l'interpretazione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse, è senz'altro più conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa