I codici tributo per la compensazione del credito da parte dei sostituti d'imposta
Il 31 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 9/E per disciplinare l'utilizzo in compensazione del credito maturato dai sostituti d'imposta in relazione all'erogazione della somma prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
I codici tributo per la compensazione del credito da parte dei sostituti d'imposta
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L'art. 1, co. 4, L 30 dicembre 2024, n. 207 riconosce ai lavoratori dipendenti una somma che non concorre alla formazione del reddito, ad esclusione di alcune categorie specifiche. Il successivo comma 7 stabilisce che i sostituti d'imposta riconoscano automaticamente tale somma al momento dell'erogazione delle retribuzioni.
Per compensare l'onere sostenuto, la norma prevede che i sostituti d'imposta possano recuperare la somma erogata sotto forma di credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Istituzione dei codici tributo
Per consentire l’utilizzo del credito in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo:
- Codice "1704" per la compilazione del modello F24, denominato "Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- Codice "175E" per la compilazione del modello F24 Enti Pubblici (F24 EP), con la stessa denominazione del codice "1704".
Modalità di utilizzo nei Modelli F24 e F24 EP
Nella compilazione del modello F24, il codice "1704" deve essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati". Se il sostituto d’imposta deve procedere al riversamento della somma precedentemente erogata e poi recuperata in capo al dipendente, l'importo deve essere riportato nella colonna "importi a debito versati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", vanno inseriti il mese e l’anno dell’erogazione o del recupero nei formati "00MM" e "AAAA".
Per il modello F24 EP, il codice "175E" deve essere esposto nella sezione "Erario" (valore F) nel campo "importi a credito compensati". In caso di riversamento, l’importo va riportato nella colonna "importi a debito versati". I campi "riferimento A" e "riferimento B" devono contenere, rispettivamente, il mese e l’anno dell’erogazione o del recupero della somma, sempre nei formati "00MM" e "AAAA".
di Anna Russo
Fonte normativa
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