OIC: aggiornato il Documento Interpretativo n. 11 per il bilancio 2024
L’OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo 11 – aggiornato per i bilanci 2024 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” (OIC - comunicato 31 gennaio 2025, OIC – Documento Interpretativo 11)
OIC: aggiornato il Documento Interpretativo n. 11 per il bilancio 2024
L’OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo 11 – aggiornato per i bilanci 2024 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” (OIC - comunicato 31 gennaio 2025, OIC – Documento Interpretativo 11)
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L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha recentemente aggiornato il Documento Interpretativo 11 per adeguarlo alle modifiche normative introdotte dal decreto MEF del 23 settembre 2024 . Questo aggiornamento riguarda principalmente la valutazione dei titoli non immobilizzati e la possibilità di applicare criteri di valutazione alternativi per mitigare gli effetti della volatilita` dei mercati finanziari.
Le principali novità dell’aggiornamento
Il Documento Interpretativo 11 è stato aggiornato per tenere conto delle estensioni normative relative alla valutazione dei titoli non immobilizzati, consentendo alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di continuare a valutare tali titoli al valore di iscrizione dell’ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
L’obiettivo principale di questa misura è ridurre gli impatti negativi derivanti dalla volatilita` dei mercati finanziari, evitando svalutazioni che potrebbero compromettere la stabilità patrimoniale delle imprese. Questa deroga, già concessa per il 2023, è stata prorogata anche per l'esercizio 2024.
Aspetti contabili e applicazione della deroga
Le imprese che si avvalgono di questa possibilità devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Questa riserva può essere integrata con utili degli esercizi successivi o con altre riserve patrimoniali disponibili.
Il Documento chiarisce che:
- la deroga si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e ai titoli acquistati nel 2024;
- non si applica agli strumenti finanziari derivati, regolati dall’OIC 32, che continuano a essere valutati al fair value;
- le società devono fornire un’adeguata informativa in nota integrativa, specificando i criteri adottati e la differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato.
di Anna Russo
Fonte normativa