martedì, 04 febbraio 2025 | 10:38

Fruisce di permessi 104 per uscire in bicicletta: licenziato il lavoratore

L'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege 104 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con condotte poste in essere per soddisfare esigenze puramente di svago, può costituire giusta causa di licenziamento (Cassazione - ordinanza 30 gennaio 2025 n. 2157, sez. lav.)

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Fruisce di permessi 104 per uscire in bicicletta: licenziato il lavoratore

L'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege 104 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con condotte poste in essere per soddisfare esigenze puramente di svago, può costituire giusta causa di licenziamento (Cassazione - ordinanza 30 gennaio 2025 n. 2157, sez. lav.)

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Il caso

La Corte di Appello di Brescia confermava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da una s.p.a. ad un proprio dipendente per improprio utilizzo dei permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992 per l'assistenza alla madre disabile.
Dagli accertamenti svolti da un’agenzia di investigazione privata era risultato che il lavoratore, in alcune giornate in cui aveva usufruito di due ore di permesso, aveva impiegato parte del tempo per attività di svago, quali uscite in bicicletta.
Alla luce di tanto la Corte territoriale riteneva che il comportamento del dipendente fosse caratterizzato da una preordinata reiterazione e sistematicità della condotta, desunta dal numero e frequenza degli episodi; tale condotta sistematica, da un lato, denotava che l'uso improprio dei permessi era ormai divenuto abituale, dall'altro, metteva in luce il particolare disvalore della condotta, posta in essere per soddisfare esigenze puramente di svago del lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore, giudicando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di condotte abusive di lavoratori che fruiscano di sospensioni autorizzate del rapporto per l’assistenza o la cura di soggetti protetti.
In proposito il Collegio ha ricordato che può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso; in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile e la norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile difetti non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto, o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo.
I giudici di legittimità hanno, altresì, ribadito che spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, e pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Ebbene, nel caso in esame dovevano ritenersi condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento in ragione delle modalità abusive di una condotta sistematicamente preordinata al soddisfacimento di personali esigenze ricreative del lavoratore.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa