martedì, 04 febbraio 2025 | 12:02

Tassazione agevolata sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario dirigenziale e non

L'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica alle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale (AdE - risposta 03 febbraio 2025 n. 2)

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Tassazione agevolata sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario dirigenziale e non

L'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica alle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale (AdE - risposta 03 febbraio 2025 n. 2)

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L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

La citata disposizione, riguardante la tassazione dei compensi dei dirigenti sanitari, prevede che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, co. 2, del CCNL dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'art. 1, co. 218, della L 30 dicembre 2023 n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

L'esercizio dell'attività libero professionale, al di fuori dell'impegno di servizio, può avvenire anche mediante la partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

La norma, dunque, circoscrive l'applicazione dell'agevolazione a quelle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.

Tale interpretazione trova conferma nella relazione illustrativa al decreto che tra la'altro afferma che al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale si prevede l'introduzione di una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale. Analogamente si prevede l'introduzione della medesima imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario non dirigenziale.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i citati contratti collettivi.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa