martedì, 04 febbraio 2025 | 13:01

ANC: urgente la revisione del sistema sanzionatorio dei professionisti

La responsabilità per le violazioni o le irregolarità, commesse nello svolgimento dell'incarico professionale, deve gravare sul solo contribuente nell'interesse del quale viene svolta l'attività professionale di consulenza ed assistenza fiscale e tributaria (ANC - comunicato 31 gennaio 2025, Cassazione sez. trib. – sentenza 25 luglio 2024 n. 20697)

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ANC: urgente la revisione del sistema sanzionatorio dei professionisti

La responsabilità per le violazioni o le irregolarità, commesse nello svolgimento dell'incarico professionale, deve gravare sul solo contribuente nell'interesse del quale viene svolta l'attività professionale di consulenza ed assistenza fiscale e tributaria (ANC - comunicato 31 gennaio 2025, Cassazione sez. trib. – sentenza 25 luglio 2024 n. 20697)

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L'art. 9 del d.lgs. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative, riguardo al concorso di persone prevede che quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Tale disposizione, mai stata modificata dalla sua entrata in vigore, viene riproposta nel nuovo Testo Unico delle sanzioni - d.lgs. 5 novembre 2024 n. 173, all'articolo 101.

Il Decreto Legge 269/2003 ha a suo tempo modificato il criterio della responsabilità tributaria di manager, amministratori e dipendenti, reintroducendo, di fatto, con l'art. 7, il principio secondo il quale le sanzioni amministrative di carattere fiscale, per società o enti con personalità giuridica, restano esclusivamente a carico della persona giuridica ovvero del soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.

L'amministratore dunque non risponde in proprio sulla base di tale disposizione, ma se non risponde chi commette la violazione, come può allora rispondere in concorso il professionista che assiste la società?

La Corte di Cassazione, in passato, aveva avallato tale impostazione; tuttavia recenti sentenze, tra cui la n. 20697/2024, sostengono che, a dispetto dell'assenza di una responsabilità in proprio dell'amministratore, sussiste comunque la responsabilità in concorso del professionista.

Costituisce sicuramente una criticità, per la cui risoluzione l'Associazione Nazionale Commercialisti da anni fa appello al legislatore, il fatto che l'art. 7 della norma in vigore si riferisca esclusivamente ai soggetti che rappresentano le società, mentre a questo punto è assai concreto il rischio che i professionisti possano rispondere per le sanzioni.

Si sostiene da tempo l'opportunità che al professionista sia concessa la possibilità di andare esente da sanzioni tributarie, estendendo il quadro legislativo introdotto con il D.L. 269/2003. La responsabilità per le violazioni o le irregolarità, commesse nello svolgimento dell'incarico professionale, deve gravare sul solo contribuente nell'interesse del quale viene svolta l'attività professionale di consulenza ed assistenza fiscale e tributaria.

Naturalmente, resta fermo che, qualora ne ricorrano i presupposti, il contribuente ben potrà agire nei confronti del professionista sulla base degli incarichi affidati.


Al MEF, attualmente impegnato sul tema di riforma del sistema sanzionatolo, l'ANC chiede un intervento di interpretazione autentica dell'art. 9 del Decreto Lgs. 472/97? e, un provvedimento che estenda le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legge 269/2003 ai soggetti diversi dalle persone giuridiche e quindi anche ai professionisti.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa