Omessi contributi: variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento
La Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90% (INPS - circolare 4 febbraio 2025 n. 34)
Omessi contributi: variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento
La Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90% (INPS - circolare 4 febbraio 2025 n. 34)
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Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 5 febbraio 2025, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,90% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,90%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60 % dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’art. 30, co. 1, lett. b), DL n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’art. 116, co. 8, lett. b), L n. 388/2000:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti).
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal co. 10 dell'art. 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’art. 1284, c.c..
Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a), della L n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,90%.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa