Omessi o ritardati pagamenti dei premi Inail: sanzioni e interessi più bassi
Per effetto della variazione del TUR, dal 5 febbraio 2025 si riduce la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei premi assicurativi e accessori (INAIL - Circolare 4 febbraio 2025 n. 7)
Omessi o ritardati pagamenti dei premi Inail: sanzioni e interessi più bassi
Per effetto della variazione del TUR, dal 5 febbraio 2025 si riduce la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei premi assicurativi e accessori (INAIL - Circolare 4 febbraio 2025 n. 7)
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Con decisione del 30 gennaio 2025 la BCE ha fissato al 2,90% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.).
Per effetto di tale decisione, sono conseguentemente ridotti il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di premi assicurativi, nonché la misura delle sanzioni civili (art. 116, co. 8 e 10, L 23 dicembre 2000, n. 388); a decorrere dal 30 gennaio 2025 si applicano nella seguente misura:
- 8,90% interessi dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,40% misura della sanzione;
- 2,90% misura della sanzione in caso di adempimento spontaneo entro 120 gg;
- 8,40% misura della sanzione in caso di evasione e adempimento spontaneo, con pagamento dei premi entro 30 gg dalla denuncia;
- 10,40% misura della sanzione in caso di evasione e adempimento spontaneo, con pagamento dei premi entro 90 gg dalla denuncia;
Interessi di rateazione dei debiti contributi e assicurativi
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di interessi pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti percentuali.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all' 8,90%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie è dovuta (art. 116, co. 8, lett. a), L 23 dicembre 2000 n. 388):
- una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, la misura della sanzione è pari al 8,40 per cento;
- una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 gg, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, la misura della sanzione è pari al 2,90 per cento.
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi è dovuta (art. 116, co. 8, lett. b), secondo periodo, L 23 dicembre 2000 n. 388):
- una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 gg dalla denuncia. Pertanto, la misura della sanzione è pari al 8,40 per cento;
- una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 gg dalla denuncia. Pertanto, la misura della sanzione è pari 10,40 per cento .
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
In caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili sono determinate in misura ridotta. In particolare:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati, la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
- nel caso di evasione contributiva, la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
L’Istituto ha disposto che qualora il tasso ufficiale di riferimento sia inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari:
- per l'omissione, agli interessi legali;
- per l'evasione, agli interessi legali aumentati di 2 punti percentuali.
Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,00%, a decorrere dal 5 febbraio 2025, ai fini della riduzione della sanzione civile:
- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,90% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema);
- in caso di evasione si applica il tasso del 4,90% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).
di Ciro Banco
Fonte Normativa