mercoledì, 05 febbraio 2025 | 16:49

NASpI anticipata: restituzione parziale in caso di forza maggiore

In ottemperanza al disposto della Corte Costituzionale (sentenza 20 maggio 2024 n. 90), nelle ipotesi in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa per cause di forza maggiore, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l'Istituto può disporre l'obbligo di restituzione parziale, anziché totale, della prestazione previo accertamento della causa sopravvenuta (INPS - circolare 04 febbraio 2025, n. 36)

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NASpI anticipata: restituzione parziale in caso di forza maggiore

In ottemperanza al disposto della Corte Costituzionale (sentenza 20 maggio 2024 n. 90), nelle ipotesi in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa per cause di forza maggiore, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l'Istituto può disporre l'obbligo di restituzione parziale, anziché totale, della prestazione previo accertamento della causa sopravvenuta (INPS - circolare 04 febbraio 2025, n. 36)

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Disciplina NASpI anticipata

Allo scopo di favorire l'autoimprenditorialità e il reinserimento nel mondo del lavoro, è previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8, co. 1, DLgs 4 marzo 2015, n. 22).

In tal modo, la prestazione NASpI perde la connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale assumendo la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un'attività autonoma o di impresa.

Per evitare, al contempo, un abuso nell'utilizzo della NASpI anticipata come forma di finanziamento illegittimo, il legislatore ha previsto una norma di natura antielusiva che stabilisce: "il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale" (art. 8, co. 4, DLgs 4 marzo 2015, n. 22).

Illegittimità dell'obbligo di restituzione integrale

In punto di legittimità della norma (art. 8, co. 4, DLgs 4 marzo 2015, n. 22), riguardo all'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l'attività per la quale è corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato, si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza 14 ottobre 2021, n. 194) affermando che l'obbligo restitutorio persegue una finalità antielusiva, e non ha carattere di sanzione per il fatto che il beneficiario abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Secondo la Corte il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all'INPS un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.

La questione di legittimità della norma (art. 8, co. 4, DLgs 4 marzo 2015, n. 22), con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASpI anticipata, è stata riproposta alla Corte Costituzionale in relazione al caso del lavoratore che, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI.

In proposito la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata (sentenza 20 maggio 2024, n. 90).

A tal fine, osservano i giudici, rileva la circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato un'impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima. Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

Se da un lato è vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.

Peraltro, la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell'attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

Nuova procedura di recupero della NASpI anticipata

In considerazione della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, dunque, l'Inps ha ridefinito i criteri di recupero della NASpI anticipata nell'ipotesi di mancata prosecuzione dell'attività imprenditoriale e costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

A tal fine l'Inps provvede a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 gg), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell'Istituto.

All'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato, l'INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Secondo l'Istituto sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore sono:

- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;

- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;

- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;

- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;

- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;

- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

di Ciro Banco

Fonte Normativa