mercoledì, 05 febbraio 2025 | 10:42

Il trattamento fiscale delle plusvalenze sui metalli preziosi: chiarimenti sul palladio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di consulenza giuridica n. 1/2025, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del palladio come metallo prezioso ai fini delle plusvalenze

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Il trattamento fiscale delle plusvalenze sui metalli preziosi: chiarimenti sul palladio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di consulenza giuridica n. 1/2025, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del palladio come metallo prezioso ai fini delle plusvalenze

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Il quesito interpretativo

L’istanza sottoposta all’Agenzia verteva sulla possibilità di considerare il palladio tra i metalli preziosi rilevanti per la determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c-ter), DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi costituiscano redditi diversi soggetti a tassazione separata.

L'istante ha richiamato il DLgs 22 maggio 1999, n. 251 e il relativo regolamento attuativo (DPR 30 maggio 2002, n. 150), che includono il palladio tra i metalli preziosi, al pari di oro, argento e platino. Tuttavia, la circolare 24 giugno 1998, n. 165/E dell’Agenzia delle Entrate citava espressamente solo oro, argento e platino, lasciando in dubbio l’inclusione del palladio.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento a oro, argento e platino nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E aveva natura esemplificativa e non tassativa. La stessa Agenzia ha richiamato la normativa nazionale e internazionale vigente, tra cui la "Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi", entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, che annovera il palladio tra i metalli preziosi.

Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione di palladio allo stato grezzo o monetato rientrano nel regime fiscale previsto dall’art. 67, co. 1, lett. c-ter), del TUIR. Tali redditi diversi sono quindi soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, come stabilito dall’art. 3, co. 1, DL 24 aprile 2014, n. 66.

di Anna Russo

Fonte normativa

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