INAIL: retribuzione convenzionale giornaliera per il facchinaggio nelle aree portuali
Fornite istruzioni sull’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali (INAIL - circolare 5 febbraio 2025 n. 13)
INAIL: retribuzione convenzionale giornaliera per il facchinaggio nelle aree portuali
Fornite istruzioni sull’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali (INAIL - circolare 5 febbraio 2025 n. 13)
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L’INAIL ha chiarito che l’ art. 21, L 28 gennaio 1994, n. 84, ha previsto la trasformazione delle compagnie e i gruppi portuali in una qualsiasi delle forme societarie previste nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, non stabilendo alcuna limitazione per le cooperative.
Per dette società, le modalità di determinazione del premio assicurativo ordinario sono regolate dal decreto 12 giugno 1996 a seguito del riordino della legislazione in materia portuale operato dalla L 28 gennaio 1994, n. 84.
Il venir meno del premio speciale unitario facchini per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha riportato le compagnie e i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione destinatarie del decreto 12 gennaio 1996, il cui ambito di applicazione riguarda tutti i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi del citato articolo 21, senza eccezioni.
Ciò premesso, stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, anche per le cooperative in esame deve trovare applicazione il regime del decreto 12 gennaio 1996, che, all’articolo 1, dispone che, ai sensi dell’art. 41, DPR 30 giugno 1965, n. 1124 la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno.
La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa