giovedì, 06 febbraio 2025 | 12:26

Esonero contributivo lavoratrici madri: ammesso nel lavoro intermittente

L'esonero contributivo previsto in favore delle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (MLPS - Interpello 5 febbraio 2025 n. 2)

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Esonero contributivo lavoratrici madri: ammesso nel lavoro intermittente

L'esonero contributivo previsto in favore delle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (MLPS - Interpello 5 febbraio 2025 n. 2)

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Per il triennio 2024-2026 è riconosciuta la decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'agevolazione è riconosciuta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Limitatamente all'anno 2024, in via sperimentale, la decontribuzione è stata prevista anche per lavoratrici madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Dal beneficio sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro nel settore domestico. (art. 1, co. 180 a 182, L 30 dicembre 2023, n. 213).

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico che privato, con la sola esclusione del lavoro domestico.

Sul piano oggettivo, l'agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell'abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

In merito ai rapporti di lavoro per i quali è riconosciuto il beneficio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce che lo stesso deve ritenersi applicabile anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

A tal fine occorre non solo fare riferimento al dato letterale della norma, che rinvia alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche tenere in considerazione le finalità economiche cui l'agevolazione tende. Sotto quest'ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che - a seguito dell'esenzione dall'aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio - beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Inoltre, la norma nell'individuare come ambito applicativo generale il "rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato", si limita ad escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri - esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile - deve ritenersi che il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - Interpello 5 febbraio 2025 n. 2