Apprendistato professionalizzante: niente obbligo di repechage in caso di inidoneità
In caso di inidoneità fisica o psichica dell’apprendista il datore di lavoro è legittimato a recedere dal contratto senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore (Cassazione - sentenza 28 novembre 2024 n. 30657, sez. lav.)
Apprendistato professionalizzante: niente obbligo di repechage in caso di inidoneità
In caso di inidoneità fisica o psichica dell’apprendista il datore di lavoro è legittimato a recedere dal contratto senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore (Cassazione - sentenza 28 novembre 2024 n. 30657, sez. lav.)
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La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da un lavoratore, volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro nel corso del contratto di apprendistato professionalizzante, per accertata inidoneità alla mansione di Capo treno/Capo servizi.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva violato l'obbligo di repechage da parte della datrice di lavoro e la condannava al pagamento della tutela indennitaria.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, lamentando, tra i motivi, che non sussistesse alcun onere di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, mansioni ulteriori e diverse rispetto a quella al cui conseguimento era finalizzato il contratto di apprendistato stipulato, differente rispetto ad un normale contratto di lavoro.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che, con particolare riguardo all'apprendistato professionalizzante, la qualificazione professionale (al cui conseguimento è finalizzato il contratto) è determinata dalle parti sulla base dei profili professionali previsti nel settore di riferimento (nel caso di specie Capo treno/Capo servizi): l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro connota la causa mista del contratto, con la conseguenza che l'apprendista deve essere adibito soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale aveva errato nel ravvisare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nel richiedere l'adempimento dell'obbligo di repechage al datore di lavoro, a fronte dell'accertata inidoneità psicofisica del lavoratore nel contesto di un contratto di apprendistato professionalizzante, species rispetto al genus del lavoro subordinato.
Ad avviso del Collegio, invero, il regime dettato dalla legislazione vigente rende evidente che è vietato al datore di lavoro adibire l'apprendista ad altre mansioni diverse da quelle oggetto del contratto (e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali), con chiara limitazione dello ius variandi tipico del potere organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato; da tanto discende che, in caso di inidoneità, fisica o psichica, allo svolgimento della mansione (afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato) tale da impedire, al datore di lavoro, di impartire la formazione e, all'apprendista, di riceverla, viene meno l'oggetto del contratto: il datore di lavoro, dunque, è legittimato a recedere senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore (mansioni ulteriori e diverse il cui disimpegno è vietato ex lege).
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa