venerdì, 07 febbraio 2025 | 16:14

Esonero addizionale Naspi contratti a termine stagionali: chiarimenti

L'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall'incremento per i rinnovi continua ad applicarsi anche ai contratti a termine, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (INPS - Messaggio 07 febbraio 2025, n. 483)

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Esonero addizionale Naspi contratti a termine stagionali: chiarimenti

L'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall'incremento per i rinnovi continua ad applicarsi anche ai contratti a termine, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (INPS - Messaggio 07 febbraio 2025, n. 483)

Seguici:

Con riferimento all'obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro a tempo determinato e del relativo incremento per i rinnovi, l'articolo 2, comma 29, lett. b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che l'obbligo non si applica ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

L'Istituto precisa che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a "G", avente il significato di "Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall'1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011".

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 07 febbraio 2025, n. 483