Cessioni di beni a titolo di sconto: inquadramento fiscale secondo il Fisco
Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di determinati livelli di fatturato (AdE - risposta 11 febbraio 2025, n. 25)
Cessioni di beni a titolo di sconto: inquadramento fiscale secondo il Fisco
Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di determinati livelli di fatturato (AdE - risposta 11 febbraio 2025, n. 25)
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Il caso specifico riguarda la società ALFA SRL, operante nel commercio all'ingrosso di pneumatici, che ha adottato strategie promozionali basate sulla concessione di kit promozionali e punti premio ai propri clienti "strategici" e "profile".
L'Agenzia conferma che le cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, se previste da condizioni contrattuali originarie e riferite a beni con la stessa aliquota IVA della cessione principale, non concorrono a formare la base imponibile IVA (art. 15, co. 1, n. 2), DPR n. 633/1972).
Nel caso esaminato:
- i kit promozionali costituiti da abbigliamento personalizzato rientrano nella categoria degli sconti in natura e sono quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
- anche i beni riscattabili tramite punti accumulati dai clienti "profile" sono considerati sconti in natura, purché vi sia un chiaro collegamento con la cessione principale degli pneumatici;
- viene riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati dalla società ALFA per i beni destinati alla promozione.
Trattamento ai fini IRES e IRAP
L'Agenzia riconosce la deducibilità dei costi relativi ai beni e servizi ceduti come sconti in natura, considerandoli spese di vendita direttamente correlate ai ricavi d'impresa e non spese di rappresentanza.
La deducibilità è subordinata al principio di inerenza, inteso come stretta correlazione tra costi sostenuti e incremento dei ricavi.
- gli accantonamenti effettuati per beni da consegnare nell'esercizio successivo non sono deducibili ai sensi dell'art. 107, co. 4, del TUIR.
- ai fini IRAP, la deducibilità segue i criteri di derivazione dal bilancio e la stretta connessione con il valore della produzione netta.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento
IRES - Società di capitali ed enti commerciali residenti - Accantonamenti