mercoledì, 12 febbraio 2025 | 17:41

Dilazione debiti contributivi: limite rate concedibili

L'Istituto comunica che nelle more di approvazione delle norme regolamentari riguardanti la dilazione dei debiti contributivi in 60 rate mensili (art. 23, L 13 dicembre 2024, n. 203), le istanze di dilazione sono accolte con il limite massimo di 24 rate mensili (INPS – Messaggio 06 febbraio 2025, n. 471)

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Dilazione debiti contributivi: limite rate concedibili

L'Istituto comunica che nelle more di approvazione delle norme regolamentari riguardanti la dilazione dei debiti contributivi in 60 rate mensili (art. 23, L 13 dicembre 2024, n. 203), le istanze di dilazione sono accolte con il limite massimo di 24 rate mensili (INPS – Messaggio 06 febbraio 2025, n. 471)

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Con riferimento alla possibilità di rateizzare il pagamento dei debiti contributivi non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità di chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili (art. 2, co. 11-bis, DL 09 ottobre 1989, n. 338, inserito dall'art. 23, L 13 dicembre 2024, n. 203).

L'Istituto precisa che secondo la previsione normativa, la dilazione in 60 rate mensili potrà essere riconosciuta nei casi che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della norma), e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno degli Istituti (Inps e Inail).

Ne consegue che, allo stato attuale e fino all’adozione dei predetti atti, non è possibile ottenere rateazioni dei debiti contributivi per un numero di rate superiore a 24.

Ciò in quanto la norma è in vigore nel senso che dal 12 gennaio 2025 decorre il termine di 60 giorni per l’adozione del decreto ministeriale attuativo, cui dovrà fare seguito anche l’adozione di una deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto tesa a regolare requisiti, criteri e modalità, anche di pagamento, per l’accesso alla regolarizzazione fino al numero massimo di 60 rate mensili.

Pertanto, fino all’adozione dei predetti atti, le richieste dei contribuenti tese ad ottenere un numero di rate superiore a 24 non potranno essere accolte e continueranno ad essere definite nel rispetto del vigente Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Con riferimento alle note di rettifica non calcolabili, vista la complessità degli interventi procedurali necessari al corretto calcolo delle sanzioni civili in conseguenza delle modifiche introdotte all’articolo 30 del DL 02 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni in L 29 aprile 2024, n. 56, che, al momento, non consente il calcolo delle note di rettifica, le stesse, in deroga al principio di inclusione nella rateazione dell’intera esposizione debitoria, potranno non essere inserite nell’estratto debitorio sulla cui base sarà determinato il piano di ammortamento.

Resta fermo che, una volta ripristinata la funzionalità di calcolo, le note di rettifica non incluse dovranno essere corrisposte in unica soluzione ovvero mediante rateazione integrativa.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Messaggio 06 febbraio 2025, n. 471