Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l'anno 2025
L'Inps comunica le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione (INPS - circolare 12 febbraio 2025 n. 41)
Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l'anno 2025
L'Inps comunica le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione (INPS - circolare 12 febbraio 2025 n. 41)
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Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in cooperativa, sono soggetti alla L 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Inps un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Per l'anno 2025, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti risulta:
Anno 2025 | Retribuzione convenzionale |
Misura giornaliera | € 31,85 |
Misura mensile (25gg) | € 796 |
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l'anno 2025, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.
Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
I pescatori autonomi sono soggetti all'aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è stato applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l'anno 2025 nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%. Tale aliquota risulta determinata:
Gestione F.P.L.D. | Aliquote | Coefficienti di ripartizione |
Base | 0,11 | 0,007383 |
Adeguamento | 14,79 | 0,992617 |
Totale | 14,90 | 1 |
Il contributo mensile per l'anno 2025 risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale è pari a 118,60 euro così suddiviso:
F.P.L.D. | Contributo mensile |
Base | € 0,87 |
Adeguamento | € 117,73 |
Totale | € 118,60 |
L'articolo 11 della L 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l'estensione, in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive (artt. 4 e 6 del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L 27 febbraio 1998, n. 30.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nell'anno 2025 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro così suddiviso:
F.P.L.D. | Contributo mensile |
Base | € 0,49 |
Adeguamento | € 65,55 |
Totale | € 66,04 |
Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata illustrata l'estensione del diritto all'indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura è uguale a quella prevista per ogni iscritto all'assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all'importo mensile di 0,62 euro. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Il versamento del contributo deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L'Istituto provvede a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2025.
di Francesca Esposito
Fonte normativa