Superbonus e sconto in fattura: chiarimenti operativi sulla deroga
Forniti chiarimenti sui requisiti per continuare ad applicare lo sconto in fattura nei lavori condominiali, con evidenzia all’importanza della documentazione fiscale e dei pagamenti effettuati (AdE - risposta 12 febbraio 2025, n. 26)
Superbonus e sconto in fattura: chiarimenti operativi sulla deroga
Forniti chiarimenti sui requisiti per continuare ad applicare lo sconto in fattura nei lavori condominiali, con evidenzia all’importanza della documentazione fiscale e dei pagamenti effettuati (AdE - risposta 12 febbraio 2025, n. 26)
Un condominio aveva deliberato l’esecuzione di interventi agevolati con il Superbonus, affidandoli a un general contractor disponibile ad applicare lo sconto in fattura. La CILAS era stata presentata nel novembre 2022 e aggiornata successivamente per il cambio dell’impresa esecutrice, con inizio lavori fissato a novembre 2023.
L’Istante ha chiesto se potesse continuare ad applicare lo sconto in fattura per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, pur in assenza di fatture emesse direttamente tra il general contractor e il condominio, dal momento che le fatture risultavano intestate ai subappaltatori.
L’art. 2, DL 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni) aveva già introdotto il divieto di esercitare le opzioni per lo sconto e la cessione, salvo specifiche deroghe, tra cui quella prevista per gli interventi condominiali con delibera assembleare e CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023. Successivamente, l'art. 1, DL n. 39/2024 ha ristretto ulteriormente queste deroghe, stabilendo che esse si applicano solo se, entro il 30 marzo 2024, è stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha precisato che la condizione di "lavori già effettuati" si riferisce esclusivamente agli interventi edilizi eseguiti e non a spese propedeutiche come oneri di urbanizzazione o costi professionali. Inoltre, ai fini della deroga, il pagamento della fattura può essere stato effettuato anche da un soggetto diverso dal committente, come un general contractor o un subappaltatore, purché il pagamento sia avvenuto prima del 30 marzo 2024 e sia riferito a lavori realizzati.
In caso di sconto in fattura:
- se lo sconto è integrale, fa fede la data di emissione della fattura;
- se lo sconto è parziale, rileva la data del pagamento della parte residua.
L’Agenzia ha quindi confermato che il condominio può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura, a condizione che il general contractor abbia pagato i subappaltatori prima del 30 marzo 2024 per lavori già eseguiti, anche in assenza di una fattura diretta al condominio.
di Anna Russo
Fonte normativa
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