giovedì, 13 febbraio 2025 | 13:22

Flussi di ingresso 2025: definite le quote territoriali

In attuazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (Dpcm 27 settembre 2023), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attribuito a livello territoriale le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato (stagionale e non) ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (MLPS - nota 12 febbraio 2025 n. 1054)

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Flussi di ingresso 2025: definite le quote territoriali

In attuazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (Dpcm 27 settembre 2023), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attribuito a livello territoriale le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato (stagionale e non) ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (MLPS - nota 12 febbraio 2025 n. 1054)

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La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha distribuito a livello territoriale le quote 2025 dei flussi d'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale agli Ispettorati d'area metropolitana (IAM), agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché alle Regioni e alle Province Autonome - tramite il sistema informativo SILEN - ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI)..

In particolare sono state attribuite 42.835 quote per motivi di lavoro non stagionale, nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

Relativamente al lavoro subordinato non stagionale, sono state distribuite a livello provinciale anche 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l'Italia; 1.542 riservate a lavoratori subordinati della Tunisia, 3.464 riservate a lavoratori dell'India e 5.700 riservate al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Con riferimento agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono state attribuite 38.462 quote ripartite in misura uguale tra i settori agricolo e turistico alberghiero, di cui:

- 15.380 riservate alle lavoratrici;

- 2.101 riservate a lavoratori di cittadinanza indiana;

- 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;

- 13.736 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro;

- 3.143 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore turistico presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro;

- 3.261 residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le quote assegnate sul SILEN saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, per singola istanza ordinata secondo la cronologia di ricevimento.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, che saranno segnalate dagli ITL.

Qualora a livello territoriale vengano rilevate un numero significativo di quote non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, sulla base delle effettive necessità riscontrate.

Restano fuori quota:

- le richieste di conversione presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 1, co. 1, lett. f), punto 6), DL 11 ottobre 2024 n. 145);

- le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità (art. 1, co. 1, lett. d), DL 11 ottobre 2024 n. 145).

di Ciro Banco

Fonte Normativa