giovedì, 13 febbraio 2025 | 13:18

Agevolazione Prima casa: abitazione pre posseduta donata con clausola di premorienza

La donazione "si praemoriar" ha l'effetto di spogliare immediatamente il donante della proprietà dell'immobile consentendogli un nuovo acquisto agevolato (AdE - risposta 12 febbraio 2025 n. 27)

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Agevolazione Prima casa: abitazione pre posseduta donata con clausola di premorienza

La donazione "si praemoriar" ha l'effetto di spogliare immediatamente il donante della proprietà dell'immobile consentendogli un nuovo acquisto agevolato (AdE - risposta 12 febbraio 2025 n. 27)

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Nella fattispecie oggetto d'interpello, l'Istante fa presente di voler acquistare un immobile abitativo, fruendo dell'agevolazione c.d. "prima casa", disciplinata dalla Nota II-bis, all'articolo 1 del dpr 26 aprile 1986, n. 131. L'Istante è già proprietario di un'abitazione acquistata fruendo della stessa agevolazione ''prima casa", sita in un altro Comune, ove risiede. Prima di procedere al nuovo acquisto, l'Istante intende donare alla madre l'abitazione posseduta, con apposizione di una condizione ''si praemoriar''. Premesso quanto sopra, l'Istante chiede all'Amministrazione Finanziaria se la stipula del citato atto di donazione in favore della madre, con l'apposizione della suddetta clausola, soddisfi il requisito di cui alla lettera c) della citata Nota II-bis e cioè di non essere, al momento dell'acquisto, proprietario di altro immobile acquistato fruendo dell'agevolazione in esame.

L'Istante ritiene che la stipula dell'atto di donazione in favore della madre con la citata condizione di premorienza soddisfi il requisito di cui alla lettera c) della Nota II-bis, in quanto detta donazione ha comunque l'effetto di spogliare immediatamente il donante della proprietà dell'immobile consentendogli così di rendere la dichiarazione richiesta alla lettera c) dell'art. 1, nota II bis, sopra citato.

L'Amministrazione Finanziaria afferma che nel caso in esame l'Istante dona alla madre la titolarità dell'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", inserendo nell'atto la suddetta condizione risolutiva di premorienza.

Come dichiarato dall'Istante, tale donazione precede in nuovo acquisto dell'immobile, al fine di soddisfare il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l'agevolazione in parola, di cui alla citata lettera c) della Nota II-bis.

Ne consegue, che l'Istante, fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla citata Nota II-bis, non risultando titolare al momento dell'acquisto di altra abitazione agevolata, soddisfa il citato requisito di cui alla lettera c) della citata Nota II-bis.

La donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell'immobile alla madre donataria al momento della stipula dell'atto.


di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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