venerdì, 14 febbraio 2025 | 09:51

Errata corrige nel CCNL Case di Cura , Servizi Assistenziali (Anpit-Cisal)

Sottoscritto un comunicato di conferma sulla decorrenza degli aumenti retributivi dei CCNL “Case di Cura” e “Servizi Assistenziali e Socio Sanitari” del 26/07/2024

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Errata corrige nel CCNL Case di Cura , Servizi Assistenziali (Anpit-Cisal)

Sottoscritto un comunicato di conferma sulla decorrenza degli aumenti retributivi dei CCNL “Case di Cura” e “Servizi Assistenziali e Socio Sanitari” del 26/07/2024

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Si ricorda che le Parti hanno rilevato, anche per il tramite delle loro rappresentanze territoriali, come gli ambiti di applicazione nel previgente CCNL sottoscritto nel 2017 siano raggruppabili in due macro aree, caratterizzate da diverse organizzazioni aziendali, processi produttivi e servizi resi, particolari orari di lavoro e figure professionali operanti.
Per tale motivo, le Parti hanno concordato di rinnovare dal 1° luglio 2024 il previgente CCNL mediante la sottoscrizione, nel rispetto delle previsioni già dichiarate nel 2017, di due Contratti Collettivi differenziati per i seguenti Settori, introducendo all’interno di entrambi la Categoria dei Dirigenti:
A. CCNL “Case di Cura”;
B. CCNL “Servizi Assistenziali e Socio Sanitari”.

Pertanto, le parti, rilevati alcuni refusi di stampa, confermano le date di decorrenza degli aumenti retributivi così come concordati tra le Parti Contrattuali nel Protocollo del 28/6/2024 di rinnovo dei CCNL "Case di Cura" e "Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" e correttamente riportati nel CCNL:
• 1° incremento (già intervenuto): dal 1° luglio 2024;
• 2° incremento (in corso): dal 1° gennaio 2025 (e non 7/2025);
• 3° incremento (prossimo): dal 1° luglio 2026;
• 4° incremento (ultimo): dal 1° gennaio 2027.
Il secondo incremento retributivo, è indicato erroneamente da "luglio 2025" anziché da "gennaio 2025" (data corretta).

Le decorrenze di cui sopra saranno da applicare anche alle Tabelle retributive dei Lavoratori Intermittenti:
• 1° incremento (già intervenuto) : dal 1° luglio 2024;
• 2° incremento (in corso): dal 1° gennaio e non 7/2025;
• 3° incremento (prossimo) : dal 1 ° luglio 2026;
• 4° incremento (ultimo): dal 1° gennaio 2027;

Anche l'indennità di disponibilità avrà le decorrenze di cui sopra, ovvero:
• 1° decorrenza: dal 1° luglio 2024;
• 2° decorrenza: dal 1° gennaio 2025 (e non 7/2025);
• 3° decorrenza: dal 1° luglio 2026;
• 4° incremento: dal 1° gennaio 2027 (e non 7/2027).

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

COMUNICATO DELLE PARTI 12/2/2025 - ERRATA CORRIGE