martedì, 25 febbraio 2025 | 09:50

Il Milleproroghe è legge: le novità fiscali

Pubblicata nella GU n. 45/2025, la L 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del DL 27 dicembre 2024 n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

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Il Milleproroghe è legge: le novità fiscali

Pubblicata nella GU n. 45/2025, la L 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del DL 27 dicembre 2024 n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

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Il testo estende una serie di scadenze e termini in vari settori, in particolare, tra le varie modifiche, si estende anche all'anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Ancora, è stato stabilito che il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tra i posticipi previsti, anche la proroga in materia di rendicontazione di sostenibilità, nello specifico, i revisori devono aver maturato, dal 25 febbraio 2025, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Si estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'art. 106, co. 7, DL 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L 24 aprile 2020 n. 27, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. É prevista, inoltre, la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in beni strumentali, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura.

Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dall’art. 1, co. 235, L 29 dicembre 2022 n. 197. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’art. 1, co. da 231 a 233 e da 236, a 252, L n. 197/2022:

- la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

- il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

- le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025.

Per il 2025, inoltre, sono rinviate dal 15 al 30 aprile 2025 sia la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni delle imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, sia la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, come stabilito dall’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017 n. 50, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, come previsto dal DLgs 12 febbraio 2024 n. 13.

Si estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille.

Per quanto riguarda il credito d’imposta Transizione 5.0, è stato disposto che siano agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Confermata anche la proroga al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa