lunedì, 17 febbraio 2025 | 11:07

La tassazione delle attribuzioni compensative nel Patto di Famiglia

In materia di Patto di Famiglia, sono fornite nuove indicazioni in merito alla tassazione delle "attribuzioni compensative" corrisposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai legittimari non assegnatari (AdE - risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12)

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La tassazione delle attribuzioni compensative nel Patto di Famiglia

In materia di Patto di Famiglia, sono fornite nuove indicazioni in merito alla tassazione delle "attribuzioni compensative" corrisposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai legittimari non assegnatari (AdE - risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12)

Inquadramento normativo

Il Patto di Famiglia, strumento di pianificazione successoria introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del codice civile del 2006, continua a essere oggetto di chiarimenti interpretativi, soprattutto in materia fiscale.

L'art. 768-bis cc definisce il Patto di Famiglia come un contratto con cui un imprenditore trasferisce la propria azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, garantendo la tutela dei diritti degli altri legittimari. In particolare, l’art. 768-quater cc impone all’assegnatario l'obbligo di liquidare gli altri legittimari con una somma di denaro o con beni in natura di valore equivalente.

Dal punto di vista fiscale, l’art. 3, co. 4-ter, DLgs n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni - TUS) prevede l'esenzione dall'imposta di donazione per i trasferimenti di aziende o partecipazioni societarie effettuati tramite il Patto di Famiglia. Tuttavia, tale agevolazione non si estende alle attribuzioni compensative effettuate dall’assegnatario.

L’evoluzione giurisprudenziale

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha subito un’importante evoluzione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, aveva inizialmente ritenuto che le somme versate dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari fossero soggette all’imposta di donazione, applicando l’aliquota e la franchigia sulla base del rapporto tra l’assegnatario e il legittimario.

Tale impostazione è stata superata dalla sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, confermata successivamente dalle ordinanze n. 19561/2022 e n. 19627/2024. La Suprema Corte ha chiarito che le attribuzioni compensative devono essere considerate, ai fini fiscali, come una liberalità indiretta operata dal disponente (l'imprenditore) nei confronti dei legittimari non assegnatari, e non come una donazione diretta dell’assegnatario. Ne deriva che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione devono essere calcolate in base al rapporto tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

Indicazioni del Fisco

Alla luce della giurisprudenza consolidata, la risoluzione n. 12/2025 chiarisce che:

- l’esenzione prevista dall’art. 3, co. 4-ter, DLgs n. 346/1990 si applica solo al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario;

- le attribuzioni compensative corrisposte dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari sono soggette all’imposta di donazione;

- l’aliquota e la franchigia devono essere determinate considerando il rapporto di parentela tra il disponente (imprenditore) e il legittimario non assegnatario;

- gli uffici dell’Amministrazione finanziaria sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce delle nuove indicazioni.

di Anna Russo

Fonte normativa


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