Novità ADI e SFL: cambiano soglie economiche e importi della misure
In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 198, L 30 dicembre 2024 n. 207) alla disciplina dell'Assegno di Inclusione (artt. 1-4, DL 4 maggio 2023, n. 48) e della misura di Supporto per la Formazione e il Lavoro (art. 12, DL 4 maggio 2023 n. 48), l'Istituto definisce le nuove soglie economiche di accesso e gli importi delle misure di sostegno al reddito (INPS - Messaggio 17 febbraio 2025, n. 595)
Novità ADI e SFL: cambiano soglie economiche e importi della misure
In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 198, L 30 dicembre 2024 n. 207) alla disciplina dell'Assegno di Inclusione (artt. 1-4, DL 4 maggio 2023, n. 48) e della misura di Supporto per la Formazione e il Lavoro (art. 12, DL 4 maggio 2023 n. 48), l'Istituto definisce le nuove soglie economiche di accesso e gli importi delle misure di sostegno al reddito (INPS - Messaggio 17 febbraio 2025, n. 595)
Nucleo familiare che risiede in un'abitazione in locazione
A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno ADI da parte dei nuclei familiari residenti in un'abitazione in locazione, la soglia del reddito familiare di riferimento è aumentato a 10.140,00 euro. L'Istituto rende noto che è stata adeguata la procedura di accesso e di determinazione dell'ADI.
Pertanto, ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell'importo mensile, la procedura dell'ADI accerta che il nucleo familiare residente in un'abitazione in locazione abbia un reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione nelle seguenti modalità:
- per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi (6.500 euro, o 8.190 euro in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell'ADI del nucleo familiare. L'importo spettante è determinato dalla differenza tra l'importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l'importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero;
- l'integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all'importo di 3.640 euro. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Esempio 1
Nucleo familiare monocomponente, richiedente senza disabilità grave o condizioni di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1:
- Reddito familiare pari a 0 euro;
- Canone di locazione pari a 4.500 euro annui.
Quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell'ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
Esempio 2
Nucleo familiare monocomponente, richiedente senza disabilità grave o condizioni di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1:
- Reddito familiare pari a 6.500 euro;
- Canone di locazione pari a 3.000 euro annui.
Quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell'ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
Esempio 3
Nucleo familiare monocomponente, richiedente senza disabilità grave o condizioni di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1:
Reddito familiare pari a 8.140 euro;
Canone di locazione pari a 3.640 euro annui.
Quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell'ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
Proroga durata massima del SFL
La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma SIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 500 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità (art. 12, co. 7-bis, DL 4 maggio 2023 n. 48).
Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso (art. 12, co. 7-bis, DL 4 maggio 2023 n. 48 inserito dall'art. 1, co. 198, lett. c), n. 3), L 30 dicembre 2024 n. 207).
La suddetta proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei 12 mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.
La proroga, invece, non si applica:
- ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle 12 mensilità nel corso del 2024;
- ai beneficiari che, alla scadenza delle 12 mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione.
Ai fini del riconoscimento dell'ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma del SIISL le domanda in stato "accolta", i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle 12 mensilità di fruizione della misura, nonché l'informazione dell'avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato intervenuto prima della scadenza di fruizione delle prime 12 mensilità della misura. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione senza la possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi 12 mesi di proroga.
Qualora l'informazione sull'aggiornamento del Patto di servizio personalizzato non venga rilevata dalla piattaforma SIISL entro l'ultima delle 12 mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato "sospesa" con la seguente motivazione "sospesa per verifica dell'aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura". Trascorsi 90 giorni dalla sospensione, in assenza dell'informazione sull'aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, la domanda viene posta nello stato "terminata".
L'informazione relativa al Patto di servizio personalizzato aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle 12 mensilità, deve essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto, ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.
di Ciro Banco
Fonte Normativa